ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’avv. Antonio Farini, del Foro di Pescara, per la segnalazione della sentenza.
Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
Così si è espresso il Tribunale di Pescara, in persona della dott.ssa Anna Fortieri, con l’ordinanza del 10 aprile 2014, decidendo sull’opposizione all’esecuzione (rectius, sulla richiesta di sospensione in seno all’opposizione stessa) presentata da un terzo datore di ipoteca nei confronti della Banca procedente.
Motivo principale di doglianza, l’asserita illegittima applicazione degli interessi per effetto dell’utilizzo del sistema di ammortamento c.d. “alla francese“, che avrebbe determinato l’applicazione di un tasso effettivo diverso da quello nominale (per effetto del calcolo di interessi anatocistici) e, per di più, usurario.
La decisione, ben argomentata, contribuisce ulteriormente a chiarire una questione di grande rilievo per la prassi bancaria, in cui è assai diffusa la strutturazione dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo secondo il modello progressivo o “alla francese”.
Tale metodo per riprendere le parole del Giudice abruzzese – prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Schematicamente, il meccanismo può essere così riassunto:
RATA =
QUOTA INTERESSI + QUOTA CAPITALE
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QUOTA CAPITALE
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Rata (costante) Quota interessi
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QUOTA INTERESSI
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Capitale residuo (periodo precedente) x Tasso di interesse (rapportato al
periodo) [nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in
mutuo]
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CAPITALE RESIDUO
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Capitale residuo (periodo precedente) quota capitale
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In generale spiega il Tribunale in un rapporto di mutuo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
“Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente)“.
Ebbene, quando, nel caso di un mutuo alla francese, venga previamente stabilita la misura costante della rata, quest’ultima è data da una formula matematica “i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento”.
Tale scientifica modalità di calcolo è strutturata nel senso di prevedere che gli interessi da corrispondere per ogni rata, siano calcolati
unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Per tale ragione, non si verifica nessun fenomeno di illegittima capitalizzazione degli interessi e dunque di anatocismo nel pieno rispetto dell’art. 1284 cc (norma invocata dall’opponente a sostegno delle proprie richieste).
L’assenza di qualsivoglia capitalizzazione esclude anche, di conseguenza, che possa verificarsi (salvo il caso peraltro patologico e non fisiologico – in cui nello svolgersi del rapporto il contegno dell’istituto di credito diverga da quanto pattuito, ndr)alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
In base a tali argomentazioni, il Tribunale è così pervenuto al rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione, attesa anche la genericità delle deduzioni e l’assenza di calcoli specifici a sostegno della tesi dell’usurarietà del mutuo.
È stato così confermato il principio della piena legittimità del meccanismo di ammortamento “alla francese”, espresso più volte dalla giurisprudenza di merito (da ultimo dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Cosentini) nelle pronunce, già oggetto di commento su questa rivista, che di seguito si riportano.
IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTITO
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 05-05-2014 | n.5733 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
È ONERE DELLA PARTE ALLEGARE I MODI, I TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Anna Ghedini | 05-12-2013 | n.1223 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano
IL METODO NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI STESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Unico dott.ssa Antonietta Genovese | 19-11-2012 | n.1936
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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