Testo massima
Il Tribunale di Taranto con la
sentenza n. 262 depositata il 26.1.2015 ha affrontato la questione della
legittimità del sistema di ammortamento alla francese.
Questi i fatti: gli attori,
previa declaratoria di nullità di alcune clausole, chiedevano che la banca
fosse condannata alla restituzione di somme versate, in esecuzione del
contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, a titolo di anatocismo
ovvero per il superamento del tasso soglia. La banca, nel costituirsi, contesta
nel merito la ricorrenza dei presupposti della domanda.
Il Giudice
nella pronuncia in esame ha affermato che non può essere condivisa la tesi
secondo la quale l’ammortamento alla francese sarebbe da considerarsi
illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.
In tale
sistema di ammortamento la rata costante si compone di una quota di interessi e
una quota capitale.
L’importo
della rata costante dell’ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta
per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso
l’impiego del principio dell’interesse composto.
“Con
questo meccanismo, sostiene il Tribunale, dunque, la restituzione del
capitale non avviene mai attraverso una pratica anatocistica, perché in ogni
singola rata gli interessi sono computati sulla sorte capitale da restituire e
non sugli interessi da corrispondere o corrisposti in precedenza”.
Con riferimento ai mutui
l’anatocismo ricorre, in primo luogo, nell’ambito del calcolo degli interessi
moratori che sono posti a carico del mutuante qualora paghi in ritardo le rate.
Tali interessi, se calcolati sull’importo complessivo della rata, comprensivo
di interessi e capitale, possono configurare una fattispecie di anatocismo.
Il Tribunale osserva, inoltre,
che “la conclusione secondo cui, a partire dall’entrata in vigore del TUB,
nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro
contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l’automatica capitalizzazione degli
interessi trova, infine, ulteriore conforto nell’art. 3 della delibera 9.2.2000
del CICR (emessa in attuazione del disposto dell’art. 120, comma 2, del TUB
medesimo, introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25), il quale prevede che
nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante
il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di
inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di
ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data
di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Nel caso de quo il contratto di
mutuo è stato stipulato nel 2009 e, quindi, in epoca successiva rispetto alla
delibera CICR del 9.2.2000, che prevede che in caso di finanziamento con piano
di rimborso rateale possa legittimamente verificarsi la produzione di interessi
sull’importo dovuto a titolo di rata, subordinatamente alla ricorrenza del
requisito positivo della previsione negoziale e del requisito negativo della
capitalizzazione periodica.
Per il Tribunale entrambi i
requisiti sussistono nel caso di specie.
La pronuncia in esame si è
inoltre occupata di acclarare se vi sia stato il superamento del tasso soglia
anti usura, che legittimerebbe il diritto alla ripetizione delle somme non
dovute da parte del cliente.
A parere del giudicante sotto
questo aspetto la domanda attrice appare priva di fondamento, poiché anche se
l’art. 644 c.p., ai fini della determinazione del tasso soglia, fa riferimento
a tutti gli accessori a qualsiasi titolo corrisposti, non si può non tener
conto del fatto che gli interessi moratori, in quanto collegati al ritardo e
dunque scaturenti da condotta illecita, non possono essere presi in
considerazione per verificare il rispetto del tasso soglia stesso.
Questo approccio
esegetico/applicativo è legittimato, secondo il Tribunale, in primis dallo
scopo perseguito dal legislatore di riequilibrare i rapporti di forza tra
banche e clienti, secondo l’id quod plerumque accidit, sbilanciati a
favore delle prime a causa dell’indeclinabile esigenza di finanziamenti in cui
molto spesso si vengono a trovare i secondi.
A favore di tale approccio
milita, inoltre, il tenore dell’art. 644 c.p. da cui si ricava, secondo il
Tribunale di Taranto che: “1) gli
interessi o gli altri vantaggi usurari devono essere previsti a titolo di
corrispettivo di una prestazione di denaro: occorre, cioè, che costituiscano la
controprestazione della dazione di denaro, in modo che tra l’una e l’altra
venga a determinarsi un rapporto biunivoco ed un vincolo sinallagmatico per
effetto del quale in tanto la dazione di danaro viene ad essere ottenuta e
pattuita, in quanto il cliente assume l’obbligo di corrispondere gli interessi
e gli altri vantaggi usurari; 2) il quarto comma conferma tale interpretazione,
dal momento che, imponendo di considerare, ai fini della determinazione del
tasso di interesse usurario, le commissioni, remunerazioni e le spese collegate
all’erogazione del credito, fornisce ulteriore riscontro alla lettura della
prima parte della disposizione, secondo cui deve esservi un rapporto
sinallagmatico tra interessi e dazione di danaro, chiaro essendo che la
remunerazione, le commissioni e le spese strettamente collegate all’erogazione
del credito altro non sono che il suo corrispettivo ovvero ne sono diretta
conseguenza”.
Da ciò discende che gli
interessi moratori sono dovuti non a titolo di remunerazione o corrispettivo
della dazione di danaro, ma a causa del ritardo nell’adempimento delle
prestazioni poste a carico del cliente, con la conseguenza che la loro
corresponsione si fonda sulla condotta illecita costituita dal mancato o
tardivo adempimento degli obblighi contrattuali.
Il Tribunale di Taranto osserva
che le somme corrispondenti agli interessi moratori poste a carico del
mutuatario hanno una funzione sanzionatoria del suo comportamento illecito e
risarciscono il creditore del ritardo con il quale ha ricevuto le somme
dovutegli.
Sulla base di tali
argomentazioni la domanda attrice è stata rigettata.
In tema di ammortamento alla
francese si segnalano le seguenti pronunce:
sentenza del Tribunale di Salerno n. 587/2015; ordinanza del Tribunale di
Pescara del 10.4.2014; sentenza del Tribunale di Mantova dell’11.3.14; sentenza
del Tribunale di Milano n. 5733/14; sentenza del Tribunale di Ferrara n.
1223/13; sentenza del Tribunale di Benevento n. 1936/12.
Testo del provvedimento
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