Segnalata dall’avv. Urbano Fabio Cardarelli del foro di Napoli
L’indicatore sintetico di costo (ISC) è uno strumento di carattere esclusivamente informativo per cui non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interesse, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
L’eventuale difformità dell’ISC rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola.
La nullità prevista dall’art. 117 co. 6 TUB non può trovare applicazione in ipotesi di ISC divergente atteso che lo stesso “non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale del contratto poiché rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali” potendo semmai comportare, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Giudice Giovanni Di Giorgio, con l’ordinanza del 12.03.2018.
Nella fattispecie esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca al fine di accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di finanziamento per difformità dell’ISC indicato nel mutuo rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente condanna dell’istituto finanziario al pagamento della differenza tra la quota di interessi corrisposta e quella, minore, effettivamente da corrispondersi secondo il diverso ISC applicabile.
Veniva disposta la CTU contabile ed in tale occasione la Banca si costituiva tardivamente, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile e infondata.
Il Giudice ha rilevato che l’indicatore sintetico di costo (ISC) esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativa italiano per la prima volta dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003 che, all’art. 9 co.2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d’Italia, l’obbligo per tutti gli intermediari “a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima “; la circolare n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza, ha stabilito che “il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell’art. 122 TUB e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003 e cioè mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti.
Il Tribunale ha quindi affermato che l’ ISC, “non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi” .
In tale ottica l’’art. 117 TUB, richiamato dal mutuatario ricorrente, prevede al comma 6 che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati“, mentre al comma 7 sancisce del tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6“.
Orbene, il Giudice ha rilevato che dal momento che l’ISC è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interessi, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Per tale ragione è stata affermato che la nullità prevista dal citato art. 117 co. 6 TUB non poteva essere applica alla controversia in quanto l’ISC “non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali“.
Tale ricostruzione giuridica risulta avvalorata anche dalla collocazione sistematica dell’indicatore sintetico di costo, che non è inserito nell’art. 3 sez. III delle istruzioni della Banca d’Italia, ufficio di vigilanza, inerente la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, bensì nell’art. 9 sez. II riguardante la pubblicità e l’informazione precontrattuale.
Alla luce di tale percorso motivazionale il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DIVERGENZA ISC/TAEG: CENSURABILE UNICAMENTE EX ART. 125 BIS TUB IN RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO
ESCLUSA L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 117 TUB IN RELAZIONE A TUTTI I FINANZIAMENTI NON REGOLATI DAL CAPO II DEL TITOLO VI
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.34
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ
TANTO OVE DAL CONTENUTO NEGOZIALE SIA ALTRIMENTI DESUMIBILE IL COSTO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017
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