ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di contratto di mutuo, il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), di guisa che, nel progredire dell’ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore, non determina, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale e non anche sugli interessi scaduti.
Tale modalità di ammortamento, altresì, non determina alcuna incertezza sull’entità del tasso ultralegale dedotto in contratto, ove in quest’ultimo sia chiaramente precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate, per cui non sussiste la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale, ai sensi dell’art. 1284, terzo comma cc.
Sono i principi desumibili dalla sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, in persona del dott. Luigi Pagliuca, in data 11/03/2014, che ha respinto l’opposizione al precetto presentata dal debitore avverso l’intimazione notificatagli dalla banca, in virtù di contratto di mutuo fondiario.
Le doglianze del mutuatario erano rivolte sostanzialmente a contestare la modalità di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi, strutturata secondo il modello di ammortamento c.d. alla francese, da cui sarebbe disceso, in primis, un indebito fenomeno anatocistico ex art.1283 cc ed, in secundis, incertezza in ordine al tasso ultralegale stabilito nel contratto, con conseguente necessità di applicazione dell’art.1284, terzo comma, cc e riconduzione degli interessi dovuti al saggio legale.
La risposta del giudice mantovano, avuto riguardo alle risultanze del caso di specie ed alla giurisprudenza ormai consolidata, è stata in termini nettamente negativi.
Invero argomenta il Tribunale il fenomeno anatocistico si verifica se, e soltanto se, gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, il che non accade di per sé nel piano di ammortamento “alla francese”.
Come noto, la struttura di quest’ultimo è la seguente: si pattuisce una modalità di pagamento secondo rate di importo costante, all’interno delle quali varia la quota dovuta per il capitale e la quota di interessi corrispettivi, sempre calcolati sul capitale residuo.
Ne consegue che, nel corso dello svolgimento del “piano”, sarà via via crescente la porzione di rata relativa al capitale e specularmente decrescente quella dovuta per gli interessi. Così strutturato, il contratto può prevedere anche un periodo di pre-ammortamento, nel quale il mutuatario corrisponderà una rata composta esclusivamente da interessi.
Lo schema seguente può chiarirne agevolmente la struttura:
Quota interessi= capitale |
Quota capitale = rata |
Capitale residuo = |
È agevole comprendere, come peraltro ben illustra il Giudice nella pronuncia in commento, che potrebbe aversi fenomeno anatocistico solo se la banca, nel determinare l’ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo all’ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l’addebito della rata in scadenza. Ciò, tuttavia, non accade se le pattuizioni sono rigorosamente rispettose delle regole sopra indicate, proprie dell’ammortamento “alla francese”.
Altro discorso è quello della maggiore “convenienza” per il mutuante di un meccanismo siffatto, rispetto a quello, ad esempio, “all’italiana”, che prevede quote costanti di capitale, con progressiva riduzione della quota interessi, in quanto calcolata su un capitale residuo sempre inferiore. Se un piano di ammortamento è più remunerativo per la banca, rispetto ad un altro, ciò non vuol dire che sia di per sé illegittimo, in quanto comunque frutto dell’accordo delle parti.
Quanto alla censura relativa all’indeterminatezza del tasso d’interesse, il Giudice ha avuto “gioco facile” nel ricordare che le parti possono concretamente strutturare le pattuizioni sugli interessi anche nel senso di rinviare a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili, in modo tale che, ad ogni scadenza, sia chiaramente evincibile il tasso da applicarsi alla (sola) quota residua di capitale. Anzi, ove diversamente dal caso di specie sia previsto un tasso fisso l’onere di specifica determinazione del tasso ultralegale è assolto anche indicando solo l’ammontare della quota capitale delle singole rate, posto che, dall’analisi del piano di ammortamento, sarà agevole determinare il saggio d’interessi applicato.
Orbene, fatte queste premesse di ordine generale, il Tribunale ha altresì confermato un principio importante: quello secondo il quale, sotto la vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 (emessa in attuazione del disposto dell’art.120, secondo comma, TUB), è consentita, in caso di inadempimento del mutuatario, l’applicazione di interessi di mora sull’importo complessivo delle rate scadute e non pagate, comprensivo cioè anche della quota di interessi. Tale regola, tuttavia, dev’essere espressamente pattuita.
Calate tali premesse logico-giuridiche nell’analisi del caso di specie, il Giudice dell’opposizione ha concluso per il rigetto integrale delle contestazioni avanzate dal debitore, accertando il diritto della banca a procedere in executivis per l’intero importo precettato.
Nella pronuncia in commento trova ulteriore conferma la tesi della legittimità in sé del mutuo stipulato con piano di ammortamento “alla francese”.
È vero, infatti, che tale meccanismo può risultare maggiormente remunerativo per l’istituto di credito e che l’effetto dell’applicazione del tasso d’interesse si avverte maggiormente nel primo periodo di ammortamento (o pre-ammortamento), influendo via via di meno sulla composizione della rata, ma tanto può ritenersi frutto del normale esercizio della libertà negoziale, non influendo, di per sé, sulla liceità delle pattuizioni.
Inoltre, siccome la maggior parte degli interessi viene corrisposto con le prime rate del mutuo, il vantaggio derivante da un’eventuale estinzione anticipata diminuisce sempre più con l’avanzare dei rimborsi.
La decisione conferma altresì la possibilità di ricorrere, nella determinazione del tasso ultralegale, a parametri extracontrattuali certi ed obbiettivi, necessari qualora il mutuo sia stipulato con tasso variabile.
Se, tuttavia, la principale contestazione mossa al piano di ammortamento “alla francese” è quella relativa alla produzione di interessi anatocistici, è sufficiente richiamare le seguenti pronunce, oltre a quella qui in esame, per comprendere come la giurisprudenza “scioglie” il dubbio, in favore della piena legittimità dei contratti di mutuo così strutturati.
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Ordinanza, Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri, 10-04-2014
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 05-05-2014 | n.5733 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Unico dott.ssa Antonietta Genovese | 19-11-2012 | n.1936
Testo del provvedimento
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