ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di contratto di mutuo, è legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell’interesse semplice, non producendo interessi anatocistici.
In caso di inadempimento, è lecito l’effetto anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono computati sulle rate impagate comprensive di capitale ed interessi in quanto espressamente consentito dall’art.3 della Delibera Cicr 9.2.2000.
Questi i principi di diritto enucleabili dall’interessante sentenza del Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Laura Cosentini, in materia di contratti di mutuo e metodologia di sviluppo del c.d. “ammortamento alla francese”.
La pronuncia la n.5733 del 5 maggio 2014 è stata resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso sul presupposto che il contratto di mutuo alla base dell’ingiunzione prevedesse un ammortamento “ad interesse composto”, dunque in violazione del divieto di anatocismo, asseritamente violato anche dalla modalità di calcolo degli interessi di mora, computati sull’intera rata (comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi).
Analizzando il quadro normativo, il Giudice milanese fornisce, in parte motiva, una chiara spiegazione, non solo del perché il piano di ammortamento alla francese sia pienamente lecito, ma soprattutto del perché sia altrettanto lecito il c.d. “effetto anatocistico” che si verifica a seguito dell’inadempimento del mutuatario.
Preliminarmente, il Tribunale si sofferma sul dato accertato dal CTU della corretta metodologia di calcolo del TAEG e TEG effettuata dalla banca e riportata nel contratto di mutuo, per poi entrare nel merito della questione relativa alla legittimità del piano di ammortamento previsto.
Ebbene, premesso che, nella composizione di un piano di ammortamento da rendere preventivamente noto al mutuatario deve essere fissata a priori una regola (definita “condizione di chiusura“) che sancisca come si determini una delle tre grandezze (rata, quota capitale, quota interessi), di modo che, individuata una grandezza, se ne possano calcolare le restanti due, la dott.ssa Cosentini spiega fatti brevi cenni alla definizione di “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) che in tal caso la “condizione di chiusura” viene definita anche “CONDIZIONE INIZIALE” e come chiarito dal CTU – la formula matematica “utilizza la legge di sconto composto”.
Una tale metodologia di calcolo, che pure terminologicamente rimanda al fenomeno anatocistico(*), viene utilizzata tuttavia unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile – che la somma di tali quote sia pari all’importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell’interesse semplice.
Regola dell’interesse semplice che, nel caso di specie, è risultata pienamente rispettata, senza alcuna capitalizzazione degli interessi nella definizione degli elementi del piano di ammortamento.
Verificata, dunque, la piena liceità in sé del piano di ammortamento nel fisiologico svolgersi del rapporto il Giudice si sofferma sulla questione relativa all’inadempimento, ed al conseguente verificarsi dell’applicazione degli interessi di mora sulle rate impagate.
Netta la posizione del Tribunale sul punto: “è il dettato normativo che consente l’anatocismo, prevedendosi, all’art.3 della Delibera Cicr 9.2.2000 (quale vigente all’epoca della stipulazione del rapporto di finanziamento in oggetto), che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento“. Il previsto conteggio dell’interesse di mora sull’intero importo delle rate impagate comporterà quindi che tale interesse venga a maturare anche sulla parte di interessi in esse compresa, il che certamente dà luogo a un effetto anatocistico (prodursi di interessi sugli interessi), ma ciò è consentito per legge e si produce limitatamente alle rate impagate“.
Verificato, dunque, che nella fattispecie in esame, il contratto espressamente prevedeva l’applicazione dell’interesse di mora “sull’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata“, il Giudice ha così disatteso ogni doglianza di parte attrice, circa le contestazioni di indebito anatocismo.
La pronuncia in esame fa chiarezza sul fenomeno dell’anatocismo, smentendo quelle interpretazioni strumentali e non specialistiche che tendono a sottolineare l’illegittimità “tout court” di qualunque fattispecie di produzione di “interessi su interessi”, senza operare oculate distinzioni “caso per caso”.
È discutibile, in ogni caso, se possa parlarsi effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell’art.1224 cc che, nel disciplinare l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che – al momento della scadenza – capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un’unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.
Tale unicità dell’obbligazione è confermata da due dati:
1. le regole dell’imputazione non lasciano spazio al debitore inadempiente di scegliere quale “quota” del debito estinguere all’atto del pagamento;
2. gli interessi moratori si applicano all’intero debito inadempiuto, senza dare rilievo a capitale ed interessi.
Sul punto, si segnala per approfondimenti la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli, n.125/14 ), che peraltro richiama, a supporto di tale argomentazione, la sentenza n. 4451 dell’8 luglio 1986 della Corte di Cassazione.
Tornando alla pronuncia in esame, questa conferma l’infondatezza della tesi – spesso assai pubblicizzata dell’illiceità del meccanismo di ammortamento “alla francese” in sé considerato, smentita, peraltro, dall’evidenza normativa e dalla giurisprudenza più recente, di cui ci si è già occupati su questa rivista, come può rilevarsi dagli articoli che si segnalano di seguito.
È ONERE DELLA PARTE ALLEGARE I MODI, I TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Anna Ghedini | 05-12-2013 | n.1223 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano
IL METODO NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI STESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Unico dott.ssa Antonietta Genovese | 19-11-2012 | n.1936
(*)L’interesse viene detto semplice quando è proporzionale al capitale e al tempo. Ovvero gli interessi, maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al capitale che li ha prodotti (capitalizzazione) e, quindi, non maturano a loro volta interessi.
L’interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l’interesse produce interesse.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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