Il mutuo a stato di avanzamento lavori, se garantito da ipoteca su beni già esistenti con valore proporzionato alla prima erogazione, ha tutti i requisiti della categoria dei mutui ipotecari.
Non si ravvisa un maggior rischio che giustifichi il più alto tasso normalmente praticato per “altri finanziamenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Sez. G.I.P. – G.U.P., Giudice Francesco Luigi Branda, con l’ordinanza del 21.12.2018.
Con la pronuncia de qua, emessa a scioglimento della riserva assunta nella camera di consiglio del 26 novembre 2018 ex art. 406 c.p.p., il Giudice si è pronunciato relativamente al procedimento penale avviato nei confronti di due soggetti indagati del reato di usura di cui all’art. 644 c.p.
In particolare, il P.M. ha avanzato richiesta di archiviazione mentre le persone offese hanno proposto opposizione sulla base dell’assunto che gli indagati avrebbero concorso nel prospettato reato di usura nella loro qualità di presidenti del consiglio di amministrazione della banca, al pari dei funzionari che in concreto hanno concluso il contratto di mutuo a SAL (stato di avanzamento lavori), nei cui confronti il pubblico ministero non ha ancora proceduto.
In senso opposto, la difesa degli indagati ha escluso la riferibilità della condotta ai vertici, del tutto ignari dello specifico contratto concluso dalla base.
Inoltre, il superamento del tasso soglia, ad avviso dell’opponente e del suo consulente di parte, sarebbe ricollegabile al fatto che la negoziazione intercorsa tra le parti, espressamente definita in rogito come mutuo a SAL (stato d’avanzamento lavori), rientra nella categoria dei mutui ipotecari ordinari a tasso variabile, per i quali non è consentita l’applicazione del tasso effettivamente concordato pacificamente superiore alla soglia prevista per questa categoria.
Al contrario il consulente del P.M. ha ipotizzato che il mutuo a SAL debba essere ricondotto nella categoria “altri finanziamenti”, per i quali è prevista una soglia più elevata, non oltrepassata dai contratti stipulati dalle parti in causa
Sul punto, il G.I.P. ha evidenziato che in entrambe le ipotesi non è stata effettuata alcuna investigazione per accertare il concorso nella condotta in contestazione da parte dei presidenti del consiglio di amministrazione.
Infatti, nel caso in esame potrebbe trattarsi di una specifica pattuizione consistita nel ricollegare il mutuo a SAL ai tassi previsti per la categoria “altri finanziamenti”, deliberata in sede di trattative, non ascrivibile, neppure a livello di responsabilità per omesso controllo preventivo, ai presidenti del consiglio di amministrazione.
Diversamente, nel caso in cui si accerti che gli organi di vertice, siano rimasti inerti nonostante abbiano ricevuto segnali che questo genere di mutui sia stato costantemente ricondotto dai funzionari alla categoria “altri finanziamenti” potrà ipotizzarsi il concorso dei presidenti del consiglio di amministrazione per non aver impedito un evento che avevano l’obbligo di impedire.
Nell’affrontare la questione il Tribunale ha manifestato la necessità di procedere preventivamente alla corretta qualificazione del contratto secondo le categorie indicate nei decreti che trimestralmente indicano i tassi medi.
Come è noto le rilevazioni trimestrali riguardano diverse categorie di operazioni ed indicano per ciascuna uno specifico tasso medio sulla base del quale viene determinato il tasso soglia.
Le conseguenze della diversa qualificazione sono rilevanti perché per i “mutui ipotecari” è indicato un tasso medio notevolmente inferiore rispetto a quello degli “altri finanziamenti”; ad esempio, nell’ultimo trimestre del 2010 per i mutui ipotecari a tasso variabile il tasso medio era pari al 2,6 % ed invece, per gli altri finanziamenti, al 12,33 %.
E’ evidente, a parere del giudicante, che lo stesso contratto possa essere considerato usurario o lecito, in base alla qualificazione secondo l’una o l’altra categoria.
Invero, per i mutui ipotecari a stato di avanzamento lavori, la giurisprudenza di merito è divisa in due orientamenti.
Coloro che sostengono la qualificazione di “altri finanziamenti” sostengono che il maggior tasso sarebbe giustificato da un rischio più elevato rappresentato dal fatto che la prima erogazione avviene quando l’opera non è ancora iniziata.
A sostegno di tale tesi sono altresì richiamate le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi che, apparentemente, riconducono indistintamente i mutui a SAL nella categoria “altri finanziamenti”.
Sulla base di questa premessa si afferma che la rilevazione dei tassi medi relativa alla categoria “altri finanziamenti” è effettuata anche sulla base dei tassi normalmente praticati per i mutui a SAL, sicché sarebbe irragionevole rapportare in concreto i tassi effettivamente praticati per questo tipo di contratti ad altra categoria, poiché determinerebbe un rapporto tra grandezze non omogenee.
In senso opposto, l’orientamento a favore della definizione come mutui ipotecari tende a ridimensionare invece il rischio sotteso alla erogazione frazionata, poiché l’istituto di credito acconsente alla erogazione dopo aver verificato l’avanzamento dei lavori e quindi l’incremento di valore del bene oggetto di garanzia reale, già considerato a garanzia della prima erogazione.
Il G.I.P. ha sottolineato che per stabilire a quale dei due orientamenti è preferibile aderire occorre tener conto delle peculiarità della tipologia contrattuale sottoposta all’esame, come è d’uopo in ogni attività di qualificazione del fatto.
In tale valutazione è da considerare, prima di tutto, il peso della garanzia ipotecaria con riferimento alla prima erogazione al fine di determinare la “rischiosità” del finanziamento, posto che per le successive erogazioni, è stato efficacemente affermato che il versamento avviene dopo la constatazione dello stato di avanzamento dei lavori.
Da tanto discende dunque che se il mutuo a SAL se garantito da ipoteca su beni già esistenti con valore proporzionato alla prima erogazione, ha tutti i requisiti della categoria dei mutui ipotecari.
Non è neppure pertinente il richiamo alle citate istruzioni della Banca d’Italia di agosto 2009, poiché, ad una più attenta lettura, si evidenzia che nella categoria “altri finanziamenti” sono collocati i mutui che prevedono l’erogazione a stato di avanzamento lavori, senza specificazione dell’ulteriore connotato, che qui invece ricorre, costituito dalla effettiva garanzia ipotecaria. L’allineamento ai mutui chirografari, contenuto nella definizione della stessa categoria “10”, lascia intendere che siano stati considerati come “altri finanziamenti” i mutui a SAL non adeguatamente garantiti da ipoteca su beni già esistenti, il cui valore è in grado di supportare la prima erogazione.
Ed invece, nelle stesse istruzioni, la definizione di mutui collocati nella categoria 7), delinea caratteristiche perfettamente speculari al contratto oggetto di lite, costituite dalla durata ultraquinquennale, dalla effettiva garanzia ipotecaria, e dalla previsione di un rimborso attraverso il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi.
In sintesi, il Tribunale ha considerato insuperabili gli argomenti che militano a favore della qualificazione secondo la categoria dei mutui ipotecari.
Al riguardo, ha specificato che non si ravvisa un maggior rischio che giustifichi il più alto tasso normalmente praticato per “altri finanziamenti”.
Inoltre, appare sintomatico il fatto che nel caso di specie le parti abbiano concordato un tasso di interesse annuo (5,46%) prossimo alla soglia dei mutui ipotecari e parecchio distante da quello della categoria “altri finanziamenti”.
A ciò consegue ci si deve attenere parametro dei mutui ipotecari a tasso variabile (categoria 7), e non a quello di “altri finanziamenti” (categoria 10), a cui invece ha ritenuto di adeguarsi il consulente del Pubblico Ministero.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il G.I.P. ha ritenuto indispensabili ulteriori investigazioni per le quali ha assegnato un termine di 120 gg.
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