In materia di contratti bancari, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
In particolare, anche se il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, configura consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non esclusivamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Infatti, in un contesto in cui si assiste ad una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l’acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. E ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Condello, con la ordinanza n. 5921 del 27 febbraio 2023.
Accadeva che il creditore proponeva ricorso in Cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza del giudice di Appello, deducendone nel primo motivo la nullità ai sensi dell’art. 360 cpc, comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al combinato disposto degli artt. 115, 116 e 474 cpc, art. 1813 cc e ss., per avere la Corte di Appello errato nell’individuare ed interpretare gli elementi concorrenti a formare il titolo esecutivo ritenendo la “non contestazione” dell’atto di quietanza prova della sola esistenza del credito e non prova del titolo esecutivo, dato invece da una interpretazione integrata dei due atti (contratto di mutuo e quietanza) e delle loro pattuizioni.
Ribadiva l’esistenza di un valido titolo esecutivo, sottolineando che la società alla quale era stato concesso il mutuo, aveva rilasciato quietanza non contestata dal debitore esecutato, e che, ai sensi del contratto di mutuo, era stata pattuita la immediata messa a disposizione della somma alla società mutuata utilizzabile mediante prelievo contro il rilascio di quietanze.
La Suprema Corte dichiarava inammissibile il motivo, affermando che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
In particolare, affermava che anche se il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, configura consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non esclusivamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata
Nel caso di specie, il contratto di mutuo non prevedeva l’erogazione contestuale delle somme e non poteva, pertanto, valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cpc.
Ritenendo infondato anche il secondo motivo, la Suprema Corte rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: NON È UN FINANZIAMENTO DI SCOPO
È ESCLUSO IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON LA CONTESTUALE COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE IPOTECATO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Elefante | 30.12.2022 | n.5579
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-non-e-un-finanziamento-di-scopo
MUTUO FONDIARIO: IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO
LA VIOLAZIONE È INSUSCETTIBILE DI DETERMINARE LA NULLITÀ DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia | 22.05.2023 | n.14000
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