In tema di mutuo con ammortamento c.d. alla francese, la deduzione che tale metodologia determini un “anatocismo implicito” ovvero che generi un tasso d’interesse non determinato a mente dell’art. 117, 4° co. TUB è infondata, pur dovendosi prendere atto della sua maggior onerosità rispetto a sistemi di ammortamento alternativi (come quello c.d. all’italiana).
Tale opzione, rientra nella volontà negoziale delle parti e, dunque, non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera convenienza economica del contratto.
Il richiamo all’art. 117, 4° co, TUB, notoriamente inteso a vietare – mediante la sanzione della nullità – ogni rinvio agli usi (cd. uso di piazza richiamato dalle risalenti Norme Bancarie Uniformi), non ha alcuna concreta inerenza alla fattispecie concreta, posto che non è dato scorgere [e, soprattutto, non è dedotto dall’opponente] alcun rinvio o relatio a dati extracontrattuali, determinati o indeterminati che siano.
Riguardo la legittimità di tale sistema di ammortamento giova semplicemente ribadire che attraverso tale sistema di prevede un piano di rimborso con rata fissa, in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota d’interessi della rata di rimborso. Di qui la non configurabilità di un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi scaduti che producono ulteriori interessi (ancora, da ultimo e in luogo di molte, App. Venezia 19.2.2021).
L’eventuale produzione di interessi diversi e maggiori di quelli pattuiti ed, in thesi, usurari, va concretamente dedotta e provata dalla parte che vi abbia interesse, considerando però che l’usurarietà dell’interesse corrispettivo va scrutinata nel rispetto dei principi di calcolo stabiliti da Banca d’Italia e non secondo opzioni alternative e soggettive, mentre quella eventuale dell’interesse di mora non travolge l’interesse corrispettivo che sia sottosoglia.
Così si è pronunciato il Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Gian Pio Conca Bruno, con sentenza n. 1247 del 23 giugno 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’AMMORTAMENTO CD. “ALLA FRANCESE” NON INCORRE NELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1283 C.C.
NON SI CONFIGURA ALCUNA PRATICA ANATOCISTICA
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Pietro Errede | 15.09.2020 | n.1949
LE DIFFERENZE FRA AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E METODO ITALIANO
IL MAGGIOR AMMONTARE DEGLI INTERESSI DA VERSARSI DIPENDE DA DIVERSA COSTRUZIONE DELLE RATE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione | 24.06.2020 | n.9084
PIANO DI RIMBORSO CON RATA FISSA COSTANTE: non vi è anatocismo
GLI INTERESSI DI PERIODO VENGONO CALCOLATI SUL SOLO CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 26.06.2020 | n.837
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