Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Criscoli del foro di Benevento
Il sistema di rimborso del prestito progressivo – o alla francese – è lecito in quanto la modalità di calcolo previsto per la rata del mutuo, prevede che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, ovvero preveda sempre lo stesso importo, consentendo al mutuatario la massima pianificazione nel tempo dell’onere che con il mutuo si è addossato.
È esclusa la produzione di interessi anatocistici in quanto la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio mentre solo sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva, infatti ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo in cui la rata stessa si riferisce, e solo la rata pagata sulla quota capitale si presenta all’inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell’importo costante della rata.
Gli interessi moratori non devono essere inclusi nella soglia antiusura.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, con la sentenza n.1523 del 31.07.2017.
Nella fattispecie esaminata un correntista conveniva in giudizio un Istituto di credito e sul presupposto dell’illegittimità degli interessi applicatati al contratto di mutuo chirografario stipulato con la Banca, ne eccepiva la nullità sostenendo che gli stessi interessi non fossero espressamente previsti.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando la fondatezza tanto in fatto quanto in diritto delle eccezioni avverse.
Il Giudicante, relativamente all’asserita applicazione di tassi non pattuiti, aderendo all’orientamento della giurisprudenza maggioritaria diffusosi in materia, ha in primo luogo affermato l’erroneità della tesi che prevede la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, osservando, altresì che nel caso di specie anche procedendo al cumulo – seppur erroneo- di tali interessi non risulta superato il TSU.
Quanto al piano di ammortamento alla francese, di cui l’attore ha contestato la legittimità, il Giudice ha ritenuto lecita tale la modalità di calcolo prevista per la rata del mutuo, osservando come la specificità del calcolo consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, ovvero preveda sempre lo stesso importo, consentendo al mutuatario la massima pianificazione nel tempo dell’onere che con il mutuo si è addossato; pertanto il Giudice ha escluso che in tal caso possa verificarsi la produzione di interessi anatocistici in quanto la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio mentre solo sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva.
Sul punto, il Giudicante per chiarire ogni dubbio sulla legittimità del sistema di rimborso del prestito progressivo, ha spiegato che nel piano di ammortamento alla francese la quota di interessi si presenta all’inizio più alta, proprio perché calcolata sull’intero debito residuo “iniziale”, e decresce progressivamente perché successivamente calcolata su un debito capitale residuo inferiore, in tal modo non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi poiché ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo in cui la rata stessa si riferisce, e solo la rata pagata sulla quota capitale si presenta all’inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell’importo costante della rata.
Infine, il Tribunale ha ritenuto, inoltre che il contratto di finanziamento in lite è rispettoso del disposto di cui all’art. 3 della delibera CICR poiché nel contratto è previsto che in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza la Banca ha diritto agli interessi di mora concordati, e che su tali interessi non si è verificato alcuna illegittima capitalizzazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato ogni domanda avanzata dal cliente con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CONTIENE ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
INTERESSI CALCOLABILI UNICAMENTE SU QUOTA CAPITALE DECRESCENTE E PER PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D’Amore | 02-12-2015 | n.2661
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CAUSA ANATOCISMO
IL TASSO DI MORA VA CONFRONTATO CON IL TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL CREDITO EROGATO
Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02.12.2015
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON VÌOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SUL CAPITALE ORIGINARIO DETRATTO L’IMPORTO GIÀ PAGATO
Ordinanza Tribunale di Sulmona, dott. Daniele Sodani 06-07-2015
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 n.587
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 11-11-2014 n.2040
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino 17-07-2014
MUTUI: VALIDO L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN QUANTO APPLICA L’INTERESSE SEMPLICE
IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTIT
Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini 05-05-2014 n.5733
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO
Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri 10-04-2014
MUTUI BANCARI: È LEGITTIMO IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
IL METODO NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI STESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Tribunale di Benevento, dott.ssa Antonietta Genovese 19-11-2012 n.1936
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