La presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF. né può fondatamente ritenersi che la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario.
La penale per l’estinzione anticipata non rileva ai fini della soglia di usura, perché non costituisce un costo relativo all’erogazione del credito; la funzione della clausola (che prevede una commissione), infatti, è quella di compensare la parte non inadempiente dalle conseguenze che derivano dall’inadempimento della controparte.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani con la sentenza n. 1552 del 19.09.2018.
É accaduto che un mutuatario ha convenuto in giudizio una Banca contestando la validità di un contratto di finanziamento con riferimento a tre diversi profili, tra cui l’asserita violazione della normativa del TUF, in ragione dell’inserimento in contratto di una clausola di tasso minimo (c.d. floor).
Tale clausola avrebbe configurato – a detta del mutuatario – l’esistenza di un derivato finanziario implicito e/o occulto con applicazione della normativa del TUF, la cui violazione è causa di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo.
Il Giudice ha rilevato che il cliente non aveva né allegato né dato prova che la funzione del contratto non fosse più quella tipica del mutuo perché le parti avrebbero inteso dar corso alla creazione di uno strumento finanziario, con conseguente impossibilità di applicare la normativa di cui al TUF.
Infine, il Tribunale ha specificato che la pattuizione di una remunerazione minima non snatura il contratto di finanziamento mutandone la natura, che rimane quella di “contratto reale”, in quanto il finanziante non mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo.
Ciò posto, il Magistrato ha dunque chiarito che le clausole cd. floor sono pattuizioni pienamente valide ed efficaci, in quanto non è ammissibile alcun sindacato del giudice sul profilo dell’equilibrio economico del contratto, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori.
Per tali motivi la domanda è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CLAUSOLA FLOOR: LECITA OVE CONTRATTUALIZZATA IN FORMA CHIARA E TRASPARENTE
TALE PATTUIZIONE NON INTEGRA IN ALCUN MODO UN CONTRATTO DERIVATO CD. INTEREST FLOOR
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco | 04.04.2018 | n.142
MUTUO FONDIARIO: VALIDE LE CLAUSOLE FLOOR
INSINDACABILI DAL GIUDICE OVE PATTUITE IN MODO CHIARO
Sentenza | Tribunale di Lanciano Giudice Dott. Giovanni Nappi | 17.10.2017| n. 402
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-valide-ed-efficaci-le-clausole-floor
MUTUO: L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA “CLAUSOLA FLOOR” NON COMPORTA VIOLAZIONE DELL’ART. 1346 C.C.
L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016 |
CONTRATTO DI MUTUO: NESSUNA VIOLAZIONE IN CASO DI CLAUSOLA FLOOR
L’OGGETTO DEL CONTRATTO È LECITO, POSSIBILE E DETERMINATO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
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