Nell’ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese, gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, in quanto costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere del capitale secondo il piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto.
In altri termini l’interesse di mora vien ad essere applicato solo sul capitale non ancora restituito ed alla parte di interessi convenzionale già scaduti e non pagati.
Non si determina una somma tra gli interessi moratori e convenzionali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, con la sentenza n, 1365 del 24.12.2018.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità del mutuo ipotecario stipulato il 9.11.2007 nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi.
In particolare, gli attori hanno specificato che la nullità del contratto deriverebbe dal fatto che gli interessi pattuiti sarebbero superiori al tasso soglia in tema di usura e perché l’ISC indicato non corrisponderebbe ai costi effettivamente applicati.
La Banca, costituitasi in giudizio ha contestato l’avversa domanda allegando che erroneamente gli attori avrebbero dedotto la pattuizione di interessi usurari basandosi sull’assunto della sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora.
In particolare la banca ha sostenuto che, in caso di mora, non si determina una somma tra interessi corrispettivi e moratori ma la sola applicazione dei secondi in sostituzione dei primi. Su tali premesse, ha concluso per il rigetto della domanda.
Il Tribunale, investito del thema decidendum, ha, in primo luogo, rappresentato che il mutuo intervenuto tra le parti prevede un piano di ammortamento alla francese, con rate costanti nel tempo, composte da una parte di capitale ed una parte di interessi corrispettivi calcolati sul capitale ancora dovuto. Nell’ambito di tale contratto la quota di interessi decresce nel tempo mentre aumenta la composizione di “capitale” della rata.
In caso di inadempimento l’interesse corrispettivo viene “sostituito” dall’interesse di mora e non si determina alcuna sommatoria tra i due.
Il Giudice ha, poi, rilevato che, nell’ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese, gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, in quanto costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere del capitale secondo il piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto.
In altri termini l’interesse di mora verrebbe ad essere applicato solo sul capitale non ancora restituito ed alla parte di interessi convenzionale già scaduti e non pagati.
Pertanto, nel contratto di mutuo intervenuto tra le parti non si determina una somma tra gli interessi moratori e convenzionali.
In virtù di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: CASS.CIV. N. 350/2013 NON AUTORIZZA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON MORATORI
MORA DOVUTA SOLO PER INADEMPIMENTO E PER L’AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE INSOLUTA
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 21.12.2017 | n.3698
USURA: LA PATTUIZIONE DELL’INTERESSE DI MORA È AUTONOMA E PECULIARE AVENDO FUNZIONE SANZIONATORIA
GLI INTERESSI MORATORI NON RIENTRANO NEI TEG MEDI RILEVATI DALLA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Verona, Vittorio Carlo Aliprandi | 11.12.2017 | n.2875
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI MORATORI
LA MORA È DESTINATA A SOSTITUIRSI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo | 13.11.2017 | n.832
USURA: ERRATA SOMMATORIA TASSI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
I RITARDI SALTUARI NON FANNO AUMENTARE IL TASSO ONNICOMPRENSIVO PAGATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili | 07.11.2017 | n.11181
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