Nel contratto di mutuo, il cosiddetto “ammortamento alla francese” non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce.
Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Rana, con la sentenza n. 880 del 03 giugno 2020.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una banca chiedendo, tra le altre cose, la rimodulazione del piano di ammortamento in virtù dell’illegittimità delle clausole contrattuali di pattuizione degli interessi.
La banca si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto pe rla palese infondatezza.
Il Giudice, investito del thema decidendum, in relazione al meccanismo di ammortamento ed all’anatocismo, ha rappresentato che, nella prassi, si distinguono essenzialmente tre tipi di ammortamento:
- il piano all’italiana in cui ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente, si riduce man mano;
- il piano alla francese connotato da rate costanti (ognuna delle quali è composta da una quota capitale e una quota interessi variabile);
- il piano alla tedesca strutturato come l’ammortamento alla francese ma con il pagamento di interessi anticipati.
Orbene, la giurisprudenza di merito si è soffermata in particolare sulla legittimità dell’ammortamento alla francese, essendo esso utilizzato in Italia nella quasi totalità dei casi.
Al riguardo, l’orientamento prevalente, cui ha aderito il Giudicante, è quello secondo cui l’ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell’art.1283 cod. civ., o “interesse composto”, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti.
Nell’ammortamento c.d. alla francese, infatti, gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare.
Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto gli interessi inseriti nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l’importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Dunque, in sostanza, l’adozione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza né alcun effetto anatocistico in violazione dell’art. 1283 cod. civ. perché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma costituiscono quota interessi della rata di rimborso del mutuo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON GENERA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
IL PAGAMENTO DI OGNI SINGOLA RATA AZZERA GLI INTERESSI MATURATI A CARICO DEL MUTUATARIO FINO A QUEL MOMENTO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti | 08.04.2019 | n.269
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 07.11.2018 | n.21474
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LEGITTIMO E NON CONTRARIO A NORME IMPERATIVE
NON INCIDE SULL’AMMONTARE DEGLI INTERESSI PATTUITI
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti | 09.10.2018 | n.1021
MUTUO: È DA ESCLUDERE CHE L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE COMPORTI L’APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI CHE VANNO A COMPORRE LA RATA DA PAGARE SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 08.11.2018 | n.21528
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