Non si può considerare che la cd. clausola floor abbia natura vessatoria in virtù dell’art. 1341, co. 2 c.c. in quanto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere tassativo l’elenco delle clausole vessatorie presenti in tale articolo e la clausola in questione non è riconducibile a nessuna di esse.
Al pari, da un alto, la clausola in questione non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi di vessatorietà di cui all’art. 33, comma 2 cod. cons., a maggior ragione ove si consideri che la lett. n) non è applicabile, ai sensi del comma 5, “ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista”, quale certamente deve ritenersi un mutuo a tasso variabile legato all’Euribor 3 mesi.
Dall’altro, nemmeno l’art. 34 cod. cons. sembra riconducibile al caso in esame, non potendosi ravvisare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto dalla clausola contestata, considerando che si tratta di clausola che si limita a fissare il corrispettivo del mutuo concesso, in modo chiaro e comprensibile.
È escluso che la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario, come il contratto di mutuo, possa essere classificata come strumento finanziario derivato: infatti, non sussiste alcun trasferimento del rischio, tipico dei contratti di investimento, nello schema del contratto di mutuo che prevede tale clausola, in quanto tale previsione consiste esclusivamente in una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di Mutuo, la cui causa rimane l’onerosa messa a disposizione di denaro.
Il parametro Euribor è un indicatore che viene calcolato giornalmente mediante la media aritmetica di tassi di interesse comunicati da un gruppo di banche di riferimento, operanti nell’eurozona, dal cui computo vengono esclusi il 15% dei tassi più alti rilevati e il 15% dei più bassi: ammesso anche che da tale modalità di calcolo, basata su un valore medio tra diversi tassi da cui vengono espunti anche i valori che più si allontanano dalla media stessa, possa derivarne un accordo di cartello, in ogni caso, è necessario che chi agisce in giudizio fornisca la prova dell’esistenza nel caso concreto dell’accordo di cartello denunciato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rovereto, Giudice Riccardo Dies con la sentenza n. 266 del 18.12.2020.
Nella vicenda esaminata, nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, una mutuataria conveniva in giudizio la Banca promuovendo, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., il giudizio di merito, nei termini indicati nel provvedimento di rigetto del G.E. dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, a norma dell’art. 624 c.p.c., per accertare la nullità del precetto, del titolo e di relative clausole dello stesso.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando le avverse pretese e formulando eccezione di giudicato in relazione alla doglianza relativa alla usurarietà degli interessi di mora e chiedendo il rigetto della domanda, con condanna ex art.96 cpc dell’attrice in considerazione della evidente pretestuosità della domanda.
Successivamente, interveniva altra Banca cessionaria del credito che aderiva alle conclusioni già formulate dall’originaria convenuta.
Accolta l’eccezione di giudicato relativa all’usurarietà degli interessi di mora, il Tribunale ha vagliato la domanda di nullità del precetto per mancanza di notifica del titolo ai sensi dell’art. 479 c.p.c., chiarendo che per i mutui fondiari, quale quello dedotto in giudizio, l’art. 41, co. 1 T.U.B., esclude l’obbligo di notifica del titolo esecutivo e rilevando che, in ogni caso, nella specie trattavasi unicamente di un errore di fascicolazione relativo agli allegati del contratto di mutuo, peraltro prontamente rettificato.
Parte attrice sosteneva altresì la pretesa nullità della clausola cd. floor prevista in contratto in quanto configurante un derivato implicito, in violazione dell’art. 21 T.U.F. e del Regolamento della Consob n. 16190/2007.
Sul punto il Giudice ha chiarito che è da escludersi che la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario, come il contratto di mutuo, possa essere classificata come strumento finanziario derivato: infatti, non sussiste alcun trasferimento del rischio, tipico dei contratti di investimento, nello schema del contratto di mutuo che prevede tale clausola, in quanto tale previsione consiste esclusivamente in una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di Mutuo, la cui causa rimane l’onerosa messa a disposizione di denaro.
Il Tribunale ha altresì chiarito che tale clausola non può considerarsi vessatoria ex art. 1341, co. 2 c.c. in quanto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere tassativo l’elenco delle clausole vessatorie presenti in tale articolo e la clausola in questione non è riconducibile a nessuna di esse. Né, la predetta clausola appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi di vessatorietà di cui all’art. 33, comma 2 cod. cons., a maggior ragione ove si consideri che la lett. n) non è applicabile, ai sensi del comma 5, “ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista“, quale certamente deve ritenersi un mutuo a tasso variabile legato all’Euribor 3 mesi, come quello in contestazione. Né, peraltro, l’art. 34 cod. cons. sembra riconducibile al caso in esame, non potendosi ravvisare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto dalla clausola contestata, considerando che si tratta di clausola che si limita a fissare il corrispettivo del mutuo concesso, in modo chiaro e comprensibile.
Quanto alle domande di nullità delle clausole di determinazione degli interessi indicizzati Euribor in quanto frutto di un accordo di cartello tra imprese bancarie, in violazione dell’art. 2 della L. 287/1990, il Tribunale ha chiarito che il parametro Euribor è un indicatore che viene calcolato giornalmente mediante la media aritmetica di tassi di interesse comunicati da un gruppo di banche di riferimento, operanti nell’eurozona, dal cui computo vengono esclusi il 15% dei tassi più alti rilevati e il 15% dei più bassi: ammesso anche che da tale modalità di calcolo, basata su un valore medio tra diversi tassi da cui vengono espunti anche i valori che più si allontanano dalla media stessa, possa derivarne un accordo di cartello, in ogni caso, l’attrice non aveva fornito alcuna prova che nel caso in esame sussistesse un accordo di cartello, come era suo specifico onere.
Infine, il Giudice in considerazione della manifesta infondatezza ed inammissibilità di molte domande proposte, avanzate all’evidente scopo di procrastinare il pagamento del debito dovuto, ha accolto la domanda proposta dalla convenuta e condannato l’attrice ai sensi dell’art.96, comma 1 c.p.c. chiarendo che la medesima soluzione sarebbe perfettamente giustificata anche in applicazione dell’art. 96, comma 3 c.p.c. che, prescinde sia dalla domanda di parte sia dal presupposto della mala fede o colpa grave.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la mutuataria alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Banca e della cessionaria, oltre che al pagamento della somma di €5.000 ex art. 96, comma 1 cpc.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLAUSOLA FLOOR: LECITA OVE CONTRATTUALIZZATA IN FORMA CHIARA E TRASPARENTE
TALE PATTUIZIONE NON INTEGRA IN ALCUN MODO UN CONTRATTO DERIVATO CD. INTEREST FLOOR
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco | 04.04.2018 | n.142
MUTUO FONDIARIO: VALIDE LE CLAUSOLE FLOOR
INSINDACABILI DAL GIUDICE OVE PATTUITE IN MODO CHIARO
Sentenza | Tribunale di Lanciano Giudice Dott. Giovanni Nappi | 17.10.2017| n. 402
L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016 |
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