Provvedimento segnalato dall’avv. Luca Darbesio, del foro di Torino
In materia di mutuo, da un lato, per il perfezionamento del contratto non occorre la consegna materiale del denaro al mutuatario, bastando il conseguimento della disponibilità giuridica, che si ha quando la banca mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, così da determinare l’uscita della somma dal patrimonio della banca e l’ingresso in quello del mutuatario; dall’altro, tale contratto costituisce idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, co. 2 e 3, c.p.c., e ciò sebbene all’erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni.
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cuneo, Pres. Bonaudi – Rel. Elefante, con il decreto del 12 dicembre 2024.
La vicenda origina dal reclamo proposto dal debitore esecutato avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 615 c.p.c., con il quale aveva chiesto la sospensione della procedura esecutiva per difetto di legittimazione attiva in capo al creditore procedente e per mancanza di un valido titolo esecutivo, in quanto il titolo sulla cui base era stata promossa la procedura esecutiva era un mutuo c.d. condizionato.
In particolare, con il secondo motivo del reclamo, il debitore esecutato lamentava l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo: la questione sottoposta dall’opponente non riguarda la sussistenza e la validità del contratto di mutuo ma la sua efficacia quale titolo esecutivo, posto che il contratto di mutuo sarebbe “condizionato”, essendo lo svincolo della somma mutuata subordinato al verificarsi di eventi successivi; infatti, dopo la conclusione del mutuo la somma mutuata rientrava nel patrimonio della mutuante in vista della successiva restituzione alla mutuataria previo avveramento di determinate condizioni. Il contratto non sarebbe perciò idoneo a far sorgere in capo al mutuatario una obbligazione di restituzione della somma medesima e non varrebbe quindi quale titolo esecutivo.
Il Giudice riteneva il motivo infondato, aderendo alla giurisprudenza dominante della Suprema Corte secondo la quale, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
L’autorità giudicante ha, dunque, ritenuto di non aderire alla tesi espressa nella recente sentenza della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2024, n. 12007), che in controtendenza rispetto all’opposto orientamento ormai consolidato, ha affermato il principio per cui “nel caso in cui venga stipulato un complessivo accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del denaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come integralmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio”.
Per tali motivi, il Giudice ha rigettato il reclamo con compensazione delle spese legali tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO CONFORME
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
IN SENSO CONTRARIO
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
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