Segnalata dall’avv. Gianluigi Passarelli, del foro di Santa Maria Capua Vetere
In materia di mutuo fondiario, l’atto di quietanza rilasciato dal debitore dà luogo all’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e all’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, anche se, contestualmente alla stipula del contratto, le somme siano versate su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Michele Palagano con la sentenza n. 946 del 3 aprile 2024.
La vicenda trae origine dall’opposizione del debitore all’esecuzione promossa dalla Società Veicolo, la quale agiva per il recupero di crediti dell’istituto di credito cedente, con il quale l’opponente aveva concluso un contratto di mutuo fondiario.
Il mutuatario lamentava l’inidoneità del mutuo fondiario da cui derivava il credito azionato nel giudizio esecutivo a costituire un valido titolo esecutivo, in quanto sarebbe mancata la traditio rei. In particolare, il mutuo differiva dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. in quanto il debitore contestualmente alla quietanza della somma mutuata aveva costituito in favore della banca un deposito cauzionale infruttifero.
Il Giudice riteneva tale censura infondata, affermando che secondo ormai consolidata giurisprudenza in materia, in un contratto di mutuo fondiario la traditio delle somme finanziate avviene comunque in virtù della quietanza sottoscritta dal debitore, nonostante le somme siamo destinate a un deposito cauzionale infruttifero.
Per tali motivi il Tribunale rigettava l’opposizione, con condanna del mutuante alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA “TRADITIO REI” PUÒ ANCHE CONSISTERE NELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA DI DENARO
È LEGITTIMO IL CD MUTUO SOLUTORIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma | 08.10.2023 | n.1609
I DUE ELEMENTI CREANO UN AUTONOMO TITOLO DI DISPONIBILITÀ IN FAVORE DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale Roma, Giudice Miriam Iappelli | 31.08.2020 | n.11780
MUTUO: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE LA SUSSISTENZA DI UN AUTONOMO TITOLO DI DISPONIBILITÀ A FAVORE DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Susanna Zavaglia | 01.10.2019 | n.1528
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