Provvedimento segnalato dall’avv. Luca Darbesio del foro di Torino
In materia di mutuo, ai fini del perfezionamento del contratto, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Non può essere qualificato come mutuo condizionato il finanziamento che preveda il deposito cauzionale delle somme erogate, in quanto tale deposito costituisce un negozio collegato al mutuo sul piano funzionale, ma operante secondo termini e modalità che non sospendono il programma di restituzione rateale della somma mutuata.
Il mutuo con deposito cauzionale infruttifero costituisce, pertanto, valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cuneo, Giudice Rodolfo Magrì con l’ordinanza del 7 ottobre 2024.
Accadeva che una società debitrice proponeva istanza di sospensione della procedura esecutiva, affermando che il contratto di mutuo non poteva costituire valido titolo esecutivo in quanto stipulato con deposito cauzionale delle somme erogate, non sorgendo l’obbligo restitutorio in via immediata dall’atto pubblico.
Il Giudice ha ritenuto infondato tale motivo, in quanto la mutuataria aveva rilasciato quietanza piena della somma erogata che si è obbligata a restituire in 240 rate, con inizio da una data determinata data) e che aveva riconsegnato alla Banca la somma mutuata, che era stata costituita in deposito cauzionale presso la Banca medesima a garanzia dell’adempimento di obblighi accessori.
Lo schema negoziale adottato è ampiamente diffuso nella prassi bancaria dei mutui fondiari, ove il mutuo si perfeziona per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, il quale, dopo averne rilasciato quietanza, è legittimato a disporne costituendo il deposito cauzionale.
Tale deposito, aggiunge il Tribunale, non qualifica il finanziamento come mutuo condizionato, in quanto il credito della mutuante sorge al momento della stipulazione e sin da allora è assistito dal requisito dell’esigibilità in virtù della pattuizione delle scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario.
Il Giudice ha dunque disatteso quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n.12007 del 3.05.2024, secondo la quale “In materia di mutuo ipotecario, nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma”.
Per questi motivi il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione avanzata dalla società esecutata, con condanna alle spese di lite, fissando un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO DIFFORME:
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
IN SENSO CONFORME:
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: costituisce prova della traditio la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
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