In tema di idoneità del mutuo, rogato da notaio, a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la costituzione da parte della mutuataria della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero si traduce in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l’avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro (e dunque comprova l’effettività della traditio). Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame, in cui il mutuatario ha disposto l’accredito di tale somma su un deposito cauzionale infruttifero.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Siena, Giudice Marianna Serrao con l’ordinanza del 13.06.2024.
Nel caso di specie, il debitore esecutato aveva proposto reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo precettato, consistente in un contratto di mutuo fondiario, affermando che non sussisteva valido titolo esecutivo, in quanto la somma erogata non era stata messa integralmente a disposizione del mutuatario, ma trattenuta dalla banca in deposito cauzionale infruttifero, con l’autorizzazione dell’istituto di credito a utilizzarla per estinguere passività ed oneri già gravanti sugli immobili ipotecati.
Il Collegio ha ritenuto di confermare la pronuncia del Giudice dell’Esecuzione, dando continuità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale non rileva (ai fini della valenza esecutiva del titolo) una volta ottenuta dalla mutuataria la disponibilità giuridica della somma, la circostanza diversa ed ulteriore che la stessa sia stata poi costituita quale temporaneo deposito cauzionale volto al soddisfacimento di altri interessi del mutuatario, attenendo il resto alla fase esecutiva del contratto .
Il Giudice, esaminando il mutuo oggetto della controversia, ha valorizzato anche il rilascio della quietanza dell’avvenuta erogazione, comprovante il trasferimento della giuridica disponibilità delle somme finanziate in capo al mutuatario, contenendo il contratto nell’art. 1 anche quietanza dell’avvenuta erogazione.
Il Tribunale, peraltro, non ha mancato di dare atto di un recente orientamento di legittimità di segno contrario (sentenza n. 12007/2024), a mente del quale “l’accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest’ultima, solo da tale momento, l’obbligazione di restituzione di detto importo”.
Ciò nonostante, il Collegio ha ritenuto tale pronuncia “isolata”, disconstandosene apertamente e confermando l’orientamento “tradizionale”.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato il reclamo, con compensazione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO CONFORME
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
IN SENSO CONTRARIO
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
MUTUO FONDIARIO: IL CONTRATTO CONDIZIONATO È INIDONEO AD ASSUMERE L’EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
LA PECULIARITÀ È QUELLA DI PERFEZIONARSI CON LA DATIO REI E NON PER EFFETTO DEL MERO CONSENSO ESPRESSO DALLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano | 05.04.2019 |
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