
Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. De Stefano, con la sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025.
La pronuncia, molto attesa dagli operatori del diritto bancario, origina dal rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Siracusa, nell’ambito di un reclamo cautelare, in sede di opposizione esecutiva.
Questo il quesito posto dal giudice del rinvio:
«Se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all’art. 474, comma 1, c.p.c. – imponga inderogabilmente che l’importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo; conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto cosi stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle mede-sime forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo».
La questione è stata posta all’attenzione delle Sezioni Unite, in quanto di massima importanza, all’indomani dell’incertezza generata dall’ordinanza n. 12007 del 03.05.2024 della Suprema Corte, che aveva sollevato dubbi sulla rilevanza dell’operazione di deposito cauzionale e/o pegno irregolare, contestuale alla stipula del mutuo con atto notarile, ai fini dell’effettiva erogazione delle somme mutuate e, quindi, della autosufficienza del contratto di mutuo, a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
In particolare, i giudici di legittimità, nel citato arresto, avevano escluso – alla luce delle condizioni apposte allo svincolo delle somme costituite in pegno – che, nonostante potesse dirsi regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, dal complessivo accordo negoziale risultasse una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (nelle moe, rientrata nel patrimonio della mutuante).
In altri termini, si era paventata, alla luce dell’ordinanza in parola, la necessità che il successivo atto di svincolo delle somme, costituite in deposito, rivestisse la medesima forma richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), ai fini dell’idoneità del contratto di mutuo a sorreggere l’esecuzione forzata.
Con l’odierna decisione, le Sezioni Unite, chiamate a confrontarsi con tale precedente, hanno inteso “ridimensionarlo”, affermando come la Corte, in quel caso “isolato”, avesse interpretato la fattispecie concreta, alla stregua del complessivo assetto degli interessi liberamente determinato dalle parti, come foriera, non già di una obbligazione immediata ed incondizionata di restituzione della somma già oggetto del mutuo, ma concretamente subito vincolata, con differimento dell’effettiva piena disponibilità della stessa ad un evento futuro ed incerto, resa oggetto di un’obbligazione dello stesso mutuante, assunta con un collegato e contestuale rapporto di deposito irregolare (che, come il pegno irregolare o altri equipollenti negozi, implicano il trasferimento della proprietà delle somme che ne sono oggetto, con un’evidente funzione cauzionale).
In altri termini, tale pronuncia non si sarebbe posta in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, ma si sarebbe limitata ad escludere il titolo esecutivo per avere reputato concretamente carente un’obbligazione restitutoria, ipotizzandone l’inesistenza dell’oggetto in ragione dell’immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante e sia pure con l’obbligo di questi di ritrasferirla su certi presupposti.
Così circoscritti gli effetti “critici” del precedente arresto, le Sezioni Unite hanno inteso rimarcare la piena validità del mutuo alla stregua di titolo esecutivo, benché contestuale alla costituzione di pegno e/o deposito cauzionale, con il seguente ragionamento, che fa leva sul tema della disponibilità giuridica della somma mutuata e sull’impegno del mutuatario a restituire la somma, già “giuridicamente” disponibile.
Riguardo al mutuo, stipulato con atto notarile, al quale si “accompagni” la costituzione delle somme mutuate in deposito e/o pegno irregolare, non è in discussione il perfezionamento immediato dello stesso, quale contratto reale, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.
Ciò che viene “posposto” e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l’adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita, presso di quello, in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell’ipotecario).
Insomma, la questione è se possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.
Con ferma argomentazione, il Supremo Collegio ha confermato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove- come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
La costituzione delle somme erogate in deposito o pegno irregolare è frutto dei patti che attengono all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolanti le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, non idonei ad incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ..
Il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti, e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Ne consegue che al creditore non occorre alcun ulteriore atto di svincolo, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, al fine di avviare l’esecuzione forzata, mentre il debitore ha a disposizione gli ordinari rimedi oppositivi, per far valere eventuali fatti impeditivi od estintivi dell’obbligazione restitutoria, non potendo però contestare che questa sia formalmente sorta.
Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale disposto da Tribunale di Siracusa ha enunciato il seguente principio:
«Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettiva-mente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO CONFORME
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 CPC
LE CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVINCOLO DELLA SOMMA EROGATA SUL CONTO (E SUBITO DOPO DEPOSITATA) SONO RISOLUTIVE E NON SOSPENSIVE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 18.12.2024 |
MUTUO CONDIZIONATO: VALE QUALE TITOLO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART 474 CPC
IL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO NON INFLUISCE SULL’EFFICACIA DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DEL MUTUATARIO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Giudice Alessandra Lulli | 21.10.2024 |
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO
IL TRASFERIMENTO DEL DENARO DALLA BANCA AL MUTUATARIO COSTITUISCE EFFETTIVA EROGAZIONE DEI FONDI
Ordinanza | Tribunale di Cuneo, Giudice Rodolfo Magrì | 07.10.2024 | n.4
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO
IL DEPOSITO CONTESTUALE ALL’EROGAZIONE E QUIETANZA DELLA SOMMA PRESUPPONE L’AVVENUTA TRADITIO E QUINDI IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Siena, Giudice Giulia Capannoli | 10.07.2024 |
IL GIUDICE SMENTISCE L’ORIENTAMENTO ESPRESSO IN CASS. CIV. N. 12007 DEL 3 MAGGIO 2024
Ordinanza | Tribunale di Siena, Giudice Marianna Serrao | 13.06.2024 |
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: VALE COME TITOLO ESECUTIVO, ESSENDOVI LA TRADITIO DELLE SOMME EROGATE
IL GIUDICE CONTRADDICE LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 12007 DEL 3.05.2024, ALLINEANDOSI ALL’ORDINANZA N. 25632 DEL 27.10.2017
Ordinanza | Tribunale di Arezzo, Giudice Elisabetta Rodinò di Miglione | 06.06.2024 |
MUTUO CONDIZIONATO: VALE COME TITOLO ESECUTIVO
IL TRIBUNALE RITIENE DI NON ADERIRE ALLA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.12007 DEL 3.05.2024
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Alessandro Auletta | 15.05.2024 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-condizionato-vale-come-titolo-esecutivo
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO
LA QUIETANZA RILASCIATA DAL DEBITORE COMPORTA COMUNQUE IL TRASFERIMENTO DEL DENARO DAL PATRIMONIO DELL’ISTITUTO DI CREDITO A QUELLO DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Michele Palagano | 03.04.2024 | n.946
MUTUO: AI FINI DELLA VALIDITÀ È SUFFICIENTE LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA PRESTATA
CONFIGURA CONSEGNA IDONEA A PERFEZIONARE IL CONTRATTO NON ESCLUSIVAMENTE LA MATERIALE E FISICA TRADITIO DEL DENARO NELLE MANI DEL MUTUATARIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Condello | 27.02.2023 | n.5921
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
IN SENSO DIFFORME:
MUTUO FONDIARIO: IL CONTRATTO CONDIZIONATO È INIDONEO AD ASSUMERE L’EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
LA PECULIARITÀ È QUELLA DI PERFEZIONARSI CON LA DATIO REI E NON PER EFFETTO DEL MERO CONSENSO ESPRESSO DALLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano | 05.04.2019 |
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
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