A cura dell’avv. Diego Domenico Griffo, del foro di Napoli Nord
In materia di mutuo con deposito cauzionale infruttifero delle somme erogate, nonostante vi sia la quietanza delle somme erogate, il finanziamento non può considerarsi valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Infatti, qualora tra le parti non risulti un’obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo al momento dello svincolo, il contratto, di per sé solo, non può costituire valido titolo esecutivo contro il mutuatario – anche se le somme sono state concretamente svincolate – essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata.
Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Matera, Pres. Disabato – Rel. Franco, nell’ordinanza pubblicata il 26 giugno 2024.
Il recente provvedimento del Tribunale di Matera del 26 giugno 2024 rappresenta un significativo sviluppo nella giurisprudenza relativa all’esecuzione forzata basata su contratti di mutuo condizionati. La decisione si concentra sull’inidoneità del mutuo, con clausole di deposito cauzionale e condizioni sospensive, a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Questo articolo analizza le implicazioni della pronuncia, alla luce del revirement giurisprudenziale della Corte di Cassazione del 3 maggio 2024, e riflette sulle conseguenze pratiche per gli operatori del diritto bancario.
- Introduzione
Il contratto di mutuo è tradizionalmente considerato un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., permettendo al creditore di agire in via esecutiva in caso di inadempimento del mutuatario. Tuttavia, recenti sviluppi giurisprudenziali hanno messo in discussione questa assunzione, soprattutto in presenza di clausole che subordinano l’effettiva disponibilità delle somme a condizioni sospensive.
- Il caso di specie
Nel provvedimento in esame, il Tribunale di Matera ha affrontato un’opposizione all’esecuzione promossa da una mutuataria contro una società di gestione del credito e una banca. La questione centrale riguardava la validità del titolo esecutivo rappresentato da un contratto di mutuo in cui le somme erogate erano immediatamente restituite alla banca per essere depositate in un conto cauzionale infruttifero, con successivo svincolo subordinato al verificarsi di determinate condizioni.
- L’inidoneità del mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo
Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa all’assenza di un valido titolo esecutivo, affermando che:
– il contratto di mutuo, pur formalmente perfezionato, non genera un’obbligazione attuale di restituzione in capo al mutuatario fintanto che le somme non sono effettivamente svincolate e rese disponibili.
– Per costituire titolo esecutivo, è necessario un ulteriore atto, nelle forme previste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), che attesti lo svincolo delle somme e l’effettiva insorgenza dell’obbligazione di restituzione.
- Il revirement della Corte di Cassazione
La decisione del Tribunale si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 maggio 2024, che ha operato un significativo cambio di orientamento.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che:
Un mutuo con clausole di immediata restituzione delle somme alla banca e svincolo subordinato a condizioni future non costituisce titolo esecutivo in assenza di un atto successivo conforme all’art. 474 c.p.c.
L’obbligazione di restituzione sorge solo al momento dello svincolo effettivo delle somme, richiedendo pertanto un documento che ne attesti la maturazione in forma autentica.
Questo revirement supera il precedente orientamento consolidato, che riconosceva al contratto di mutuo con tali clausole la natura di titolo esecutivo.
- La gratuità del mutuo
Un ulteriore aspetto rilevante è la gratuità del mutuo in questione. Il deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante implica che il mutuatario non abbia beneficiato delle somme né maturato interessi passivi, rafforzando l’assenza di un’obbligazione attuale di restituzione. Questa caratteristica incide sulla valutazione della sussistenza del titolo esecutivo, poiché il trasferimento patrimoniale non si è di fatto realizzato.
- Implicazioni per il Diritto Bancario
La pronuncia ha rilevanti implicazioni pratiche:
– Tutela del Mutuatario: si rafforza la posizione del mutuatario, che non potrà essere sottoposto ad esecuzione forzata in assenza di un titolo esecutivo valido che attesti l’effettiva disponibilità delle somme e l’insorgenza dell’obbligazione di restituzione.
– Procedura Esecutiva: i creditori dovranno prestare particolare attenzione alla documentazione posta a fondamento dell’esecuzione, onde evitare sospensioni o revoche delle procedure esecutive.
- Conclusioni
Il provvedimento del Tribunale di Matera, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, segna un importante passo nella tutela dei diritti del mutuatario e impone una riflessione approfondita sulla natura dei contratti di mutuo con clausole condizionali. Gli operatori del diritto bancario sono chiamati ad adeguare la prassi contrattuale e procedurale, garantendo la conformità ai requisiti formali richiesti per la costituzione di titoli esecutivi.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO CONFORME:
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
MUTUO FONDIARIO: IL CONTRATTO CONDIZIONATO È INIDONEO AD ASSUMERE L’EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
LA PECULIARITÀ È QUELLA DI PERFEZIONARSI CON LA DATIO REI E NON PER EFFETTO DEL MERO CONSENSO ESPRESSO DALLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano | 05.04.2019 |
IN SENSO CONTRARIO:
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
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