ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario in modo da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione al patrimonio di quest’ultimo ovvero quanto, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per un interesse del primo. In tal caso con il perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l’obbligazione restitutoria del mutuatario.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza emessa il 18/10/2013, relatore Dott.ssa Maria Di Lorenzo, che ha deciso sul reclamo proposto dal debitore, deducendo la nullità del mutuo ipotecario con deposito cauzionale per effetto della mancato perfezionamento del contratto atteso che la banca dopo aver erogato la somma mutuata, l’aveva di fatto posta coattivamente su un deposito intestato al cliente, subordinando lo svincolo al verificarsi di una pluralità di condizioni.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, affermando la piena validità del contratto di mutuo incentrando la decisione sul principio che la traditio si era verificata per effetto della modifica della disponibilità giuridica della res mutuata.
Il principio è conforme a quanto già statuito dalla Corte di Cassazione da ultimo con la sentenza n. 14270 del 28/06/2011 (si segnala ancora Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonchè Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14), secondo cui il contratto di mutuo è titolo esecutivo, ai sensi dell’art.474 cpc, comma 1, n. 3, allorquando si verifica il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, che non deve necessariamente coincidere con la dazione materiale del bene, ma piuttosto nella circostanza che il mutuatario entri nella disponibilità giuridica della cosa ad es. mediante consegna di assegni circolari/bancari al mutuatario, oppure mediante bonifico bancario di cui titolare è il mutuatario.
L’elemento caratteristico del contratto di mutuo è, infatti, la consegna del bene, che può concernere “danaro” o “altre cose fungibili”.
Se per le “altre cose fungibili” non esistono particolari alternative alla consegna fisica del bene, nel caso del danaro esistono numerose alternative alla consegna materiale, come ad esempio con accredito in conto corrente, assegno circolare in favore del mutuatario e/ di un terzo da lui designato oppure mediante l’esecuzione dell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata.
Consegue che il contratto di mutuo è titolo esecutivo, ai sensi dell’art.474 cpc, comma 1, n. 3, allorquando si verifica il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, che può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
La decisione pone fine ad una ampia controversia nel corso della quale il Tribunale di Napoli erroneamente si era orientato per la tesi contraria.
Testo del provvedimento
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