L’ISC/TAEG non costituisce un tasso né una condizione contrattuale bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente onde rappresentargli gli effettivi costi del credito. L’indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale potrebbe costituire pubblicità ingannevole, ma non dà luogo a violazione dell’art. 117 del TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli, con l’ordinanza del 28 gennaio 2020.
Alcuni mutuatari avevano convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo l’indicazione di un ISC/TAEG inferiore a quello effettivamente applicato in pendenza del rapporto intercorso fra le parti. Pertanto, avevano chiesto al Tribunale di accertare l’erroneità dell’ISC indicato in contratto nonché la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l’effetto, di condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La banca si era costituita in giudizio, rilevando di essere incorsa in un palese errore materiale per avere indicato il TAEG in misura inferiore al tasso nominale, cosa non logicamente possibile; aveva chiesto, dunque, la reiezione delle domande avversarie stante l’inapplicabilità dell’art. 117 TUB.
Il Tribunale, senza espletare la fase istruttoria, aveva rigettato le domande attoree, rappresentando che l’ISC è un’informazione che la Banca fornisce al cliente al fine di informarlo sugli effettivi e complessivi costi del credito. Esso non può essere ritenuto un prezzo, ovvero un tasso, ovvero una condizione “pubblicizzata” dalla banca, condizione necessaria per l’operatività dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 TUB, in quanto non è stata provata la pubblicizzazione della clausola.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i mutuatari, che hanno ribadito la pubblicità ingannevole perpetrata dalla banca mediante l’indicazione, in contratto, di un ISC diverso da quello effettivo; hanno sostenuto, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario stipulato non possa essere inquadrato nelle operazioni di credito al consumo, per le quali vige una disciplina in parte distinta e che l’art. 117 del TUB fa riferimento ai tassi in generale, a prescindere da quale sia la loro funzione (informativa o meno), sicché la discrepanza tra l’ISC dichiarato e quello applicato è da considerarsi fonte di responsabilità contrattuale della banca, in violazione dell’art. 117.
Si è costituita la banca chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
La Corte di appello adita ha rappresentato la mancanza di una ragionevole possibilità di accoglimento dell’appello, essendo pienamente esauriente e condivisibile la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Al riguardo, il Collegio ha dichiarato di condividere le motivazioni della sentenza appellata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’ISC/TAEG non costituisce un tasso né una condizione contrattuale bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente onde rappresentargli gli effettivi costi del credito; che, conseguentemente, l’indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale potrebbe costituire pubblicità ingannevole ma non dà luogo a violazione dell’art. 117 del TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma.
Alla luce di queste argomentazioni, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello condannando l’appellante al rimborso delle spese di lite del grado in favore dell’istituto di credito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO – DIVERGENZA ISC/TAEG: NON È CAUSA DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
LA MANCATA O ERRATA INDICAZIONE HA COME CONSEGUENZA LA MERA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Roma Giudice Fausto Basile | 11.07.2019 | n.14742
ISC: è mero indicatore del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza
Non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” del contratto
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Luciana Nicolì | 16.05.2019 | n.418
MUTUO-ISC: L’ERRONEA INDICAZIONE NON È SANZIONATA CON LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA
NON RIENTRA TRA LE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 1418 CC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 21.01.2019 |
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