Nei rapporti bancari gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento”, ne deriva che, ai fini della verifica del superamento del tasso – soglia, gli stessi “non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.
L’art. 117 TUB, nel sancire la nullità delle clausole contrattuali determinative del tasso di interesse, aventi carattere sfavorevole per il cliente, fa riferimento al tasso debitore, ossia al tasso che indica la percentuale di interessi che il debitore sarà tenuto a pagare in relazione all’erogazione di una determinata somma. Si tratta di un elemento avente carattere negoziale, che costituisce quindi oggetto di accordo tra le parti e pertanto, in caso di erronea indicazione nel contratto, il legislatore ha previsto un regime di nullità peculiare, al quale consegue l’applicazione di un tasso sostitutivo pari al tasso nominale annuo dei B.O.T. Natura differente ha invece il TAEG (tasso annuo effettivo globale), che non costituisce un elemento negoziale del contratto, bensì è un indice di trasparenza del costo complessivo che il debitore sarà tenuto a sostenere annualmente in relazione al credito erogato. Esso, infatti, è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, quale strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. La sua finalità è quindi meramente conoscitiva, comprendendo una pluralità di voci di spesa sostenute dal debitore, oggi indicate dalle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011; tuttavia l’erronea indicazione di tale dato non comporta una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non rende applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB, potendo al più costituire fonte di responsabilità risarcitoria della banca.
La violazione della legge “antitrust” da parte di un gruppo di imprese non rende per ciò solo nulli i contratti stipulati “a valle”, che siano sbocco naturale dell’intesa anticoncorrenziale vietata, ma riconosce al consumatore finale – che per effetto dell’intesa ha visto pregiudicato il suo diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza – la legittimazione ad agire per l’accertamento della nullità dell’intesa “a monte” e il risarcimento del danno di cui all’art. 33 l. 287/1990.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Idamaria Chieffo con la sentenza del 3 aprile 2021.
Nella vicenda esaminata una mutuataria proponeva opposizione all’esecuzione intrapresa dalla banca mutuante lamentando l’usurarietà dei tassi applicati al rapporto, la divergenza del TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, chiedendo la conseguente determinazione dei rapporti dare-avere in applicazione dell’art. 117 TUB e la nullità del tasso di interesse applicato da Banca, stante l’illegittima determinazione dello stesso in riferimento all’applicazione della variazione Euribor.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale, in merito alla dedotta usurarietà derivante dal cumulo degli interessi moratori e corrispettivi, si è allinenato al maggioritario orientamento di legittimità chiarendo che le due tipologie di interessi vengono previste in ragione di presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento, con la conseguenza, ai fini della verifica del superamento del tasso – soglia, gli stessi non si possono tra di loro cumulare.
Con riferimento alla censurata erronea indicazione del TAEG in quanto inferiore rispetto a quello effettivamente applicato e la conseguente richiesta di declaratoria della nullità della clausola ai sensi dell’art. 117 TUB, il Giudice ha chiarito che la norma richiamata dall’opponente fa riferimento unicamente al tasso debitore, un elemento avente carattere negoziale, che costituisce quindi oggetto di accordo tra le parti e che pertanto, in caso di erronea indicazione nel contratto, il legislatore ha voluto tutelare con un regime di nullità peculiare; natura differente ha invece il TAEG che non costituisce un elemento negoziale del contratto, bensì è indice di trasparenza del costo complessivo che il debitore sarà tenuto a sostenere annualmente in relazione al credito erogato, la cui finalità è quindi meramente conoscitiva, sicchè la sua erronea indicazione non rende applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB, potendo al più costituire fonte di responsabilità risarcitoria della banca.
Quanto, infine alla nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi in quanto effettuata mediante il richiamo all’indice Euribor, il Tribunale ha specificato la violazione della legge “antitrust” da parte di un gruppo di imprese non rende per ciò solo nulli i contratti stipulati “a valle”, ma riconosce al consumatore finale la legittimazione ad agire per l’accertamento della nullità dell’intesa “a monte” e il risarcimento del danno laddove per effetto di tale intesa abbia visto pregiudicato il suo diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, condannando la mutuataria al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori è del tutto errata
Il primo tasso è riferito all’intero capitale di credito mentre il secondo è riferito alla rata e/o al capitale scaduto
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
NESSUNA PROVA DI ACCORDI ILLECITI PUÒ ESSERE ACQUISITA A MEZZO C.T.U.
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 18.11.2020 | n.1235
MUTUO: L’ISC COSTITUISCE UN’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E NON UN TASSO DI INTERESSE
L’ART 117 TUB, RIGUARDA LA DIFFORMITÀ DEL TAN A CUI TALE INDICE NON È EQUIPARABILE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo | 16.02.2021 |
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