La rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
In mancanza di idonea allegazione e prova del pagamento, da parte dell’attrice, di somme a titolo di interessi moratori, l’eventuale nullità della clausola di determinazione del tasso d’interesse moratorio non estende i suoi effetti alla pattuizione relativa alla determinazione del tasso d’interesse corrispettivo.
Si deve escludere che l’opzione per l’ammortamento alla francese comporti per sé stessa l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante, in quanto, nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, con la sentenza n. 21528 dell’8 novembre 2018.
Nel caso in esame un mutuatario conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario in data 4/10/1999, per la somma di lire 208.000.000, da restituirsi in n. 180 rate mensili posticipate a far tempo dal 4/11/1999, con la previsione del tasso d’interesse corrispettivo del 6% e del tasso d’interesse moratorio pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3 punti, al fine di ottenere la condanna dell’istituto di credito alla ripetizione delle somme che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state indebitamente percepite in forza del mutuo inter partes a titolo di interessi applicati con tassi usurari e con illecita capitalizzazione, previo accertamento della nullità parziale ex art. 1815 c.c. del contratto.
Si costituiva la banca, la quale eccepiva la nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Il Tribunale, in relazione al rapporto di mutuo de quo, ha preliminarmente precisato che “in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”.
Orbene, il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l’uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Nel caso di specie, il tasso d’interesse corrispettivo previsto dal contratto controverso in misura pari al 6% era inferiore al tasso soglia antiusura vigente alla data di stipulazione del contratto, pari al 7,35%.
Quanto al tasso d’interesse moratorio, il Giudice ha affermato che a prescindere dalla sua conformità alla soglia d’usura, la domanda di ripetizione di indebito era priva di pregio, in mancanza di idonea allegazione e prova del pagamento, da parte dell’attrice, di somme a titolo di interessi moratori, né l’eventuale nullità della clausola di determinazione del tasso d’interesse moratorio poteva esetendere i suoi effetti alla pattuizione relativa alla determinazione del tasso d’interesse corrispettivo.
Ne consegue che la clausola relativa alla determinazione del tasso d’interesse corrispettivo è valida ed efficace anche in caso di nullità della pattuizione relativa agli interessi di mora.
L’organo giudicante in merito all’eccepita nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alla previsione del piano di ammortamento, ha rilevato che “si deve escludere che l’opzione per l’ammortamento alla francese comporti per sé stessa l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti”.
Per le suddette ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ILLEGITTIMA E ASSURDA LA SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
E’ TEMERARIA L’AZIONE DI CHI LAMENTI L’INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO CON TASSI PATTUITI IN MANIERA CHIARA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Marcello Piscopo | 21.09.2016 | n.10450
INDEBITO: IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C..
L’ISTANZA È AMMISSIBILE SOLO SE LA PARTE DIMOSTRI DI ESSERSI ADOPERATA PER L’ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI IN FASE PRE-PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 12.03.2018 | n.650
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUN FENOMENO DI ANATOCISMO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.10.2017 | n.19123
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