Nell’iter dei contratti di mutuo ipotecario il finanziamento si deve considerare effettivamente erogato – anche ai fini dell’art. 474 c.p.c – non rilevando in contrario che contestualmente alla sua erogazione ed al rilascio della relativa quietanza l’importo venga vincolato a breve termine in attesa dell’espletamento di incombenti formali da parte del mutuatario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Perugia, Giudice Dott.ssa Giulia Maria Lignani, con la sentenza resa in data 13.12. 2021.
Nella fattispecie in esame la Banca concedeva, con contratto di mutuo fondiario, un finanziamento alla Società, da rimborsare in 20 anni in rate mensili con interessi a tasso variabile. Con lo stesso atto la società mutuataria concedeva ipoteca su un complesso immobiliare di sua proprietà e i soci della medesima prestavano fideiussione a garanzia dell’adempimento.
In seguito, la Banca notificava alla società mutuataria un precetto per il pagamento del credito residuo oltre interessi al tasso contrattuale di mora ed alle spese.
Con atto di citazione la società debitrice e uno dei fideiussori proponevano opposizione al precetto.
La Banca precettante si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell’opposizione.
Tra gli altri motivi di opposizione vi era quello relativo all’idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.: secondo gli opponenti l’atto non sarebbe stato idoneo a tale scopo nonostante fosse munito di formula esecutiva poiché non contenente la prova che l’importo del finanziamento fosse stato effettivamente erogato. Ciò perché nell’atto si legge che l’importo erogato dalla banca viene utilizzato per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere svincolato al momento dell’espletamento di alcuni incombenti formali da parte del mutuatario. In realtà la questione posta dagli opponenti risulta meramente formale poiché, sul piano sostanziale, è certo che tali incombenti siano stati eseguiti, tanto che le parti, dopo qualche anno dalla concessione del finanziamento, convenivano un patto modificativo dello stesso con l’effetto di prolungare i termini del rimborso a favore della parte debitrice.
Il Tribunale, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, considerava il finanziamento effettivamente erogato, anche ai fini dell’art. 474 c.p.c, non rilevando in contrario che contestualmente alla sua erogazione ed al rilascio della relativa quietanza l’importo venga vincolato a breve termine in attesa dell’espletamento di incombenti formali da parte del mutuatario (Cass. n. 25632, 27.10.2017).
Pertanto, il contratto di mutuo, integrato con gli atti di erogazione o di quietanza a saldo, con il quale si trasmette con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, ha certamente natura di titolo esecutivo. La somma temporaneamente vincolata è comunque nella disponibilità del mutuatario, il quale deve determinare unilateralmente la cessazione del vincolo curando gli incombenti a suo carico (es: documentare che l’ipoteca è stata regolarmente iscritta, che le polizze assicurative sono state stipulate..) entro il termine stabilito, altrimenti, la banca erogante potrà revocare il finanziamento e riappropriarsi dell’importo erogato, con la conseguenza che è sempre il mutuatario a dover provare il verificarsi della condizione risolutiva.
Per tali ragioni, l’opposizione veniva interamente respinta dal Tribunale di Perugia.
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