E’ valida la clausola di salvaguardia che prevede la pattuizione del tasso di mora con riferimento al TAEG aumentato di una percentuale numerica che comporta l’espressa riconduzione nel limite non superiore al tasso massimo stabilito dalla legge.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco, con la sentenza n. 181 dell’8 maggio 2018.
Un mutuatario conveniva in giudizio una società finanziaria, con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo, mediante cessione del quinto dello stipendio, al fine di far accertare l’usurarietà del contratto in oggetto, chiedendo in subordine la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto alla sorta capitale.
Si costituiva la società finanziaria eccependo il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, il rigetto della domanda, ritenendo altresì di aver operato quale mera mandataria della banca, chiedendone la chiamata in causa per essere eventualmente manlevata deducendo, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva la banca eccependo anch’essa la propria carenza di legittimazione passiva, insistendo in ogni caso per il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale preliminarmente affermava che, come da ultima Giurisprudenza, in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, ciò riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, però non significa che debba sommarsi l’interesse moratorio con quello corrispettivo, ma solo che anche gli interessi di mora sono sottoposti al controllo dell’eventuale superamento del tasso usura.
A seguito di perizia di CTU, inoltre, si rilevava che il tasso soglia, al momento della pattuizione del mutuo era pari al 16,740%, mentre il TAEG del contratto, non considerando il tasso di mora, era pari all’11,8776%, sostanzialmente corrispondente a quello dichiarato dalla banca.
Il tasso di interesse di mora era stabilito nel valore del TAEG maggiorato di dieci punti percentuali, ovvero il minor tasso stabilito dalla legge antiusura.
Per effetto di tale clausola di salvaguardia, il perito riteneva che il valore del TAEG contrattuale era pari al 11,8776%, aumentandolo di dieci punti vi era un tasso di mora pari al 21,8776% che, anche se superiore al tasso soglia del 16,74%, veniva automaticamente ricondotto a tale ultimo valore per effetto della suddetta clausola.
Per le sopra esposte ragioni il Giudice rigettava la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: CASS.CIV. N. 350/2013 NON AUTORIZZA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON MORATORI
MORA DOVUTA SOLO PER INADEMPIMENTO E PER L’AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE INSOLUTA
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 21.12.2017 | n.3698
USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA GLI INTERESSI DI MORA ESCLUDE L’USURARIETÀ A TITOLO ORIGINARIO
E’ INIBITO EX ANTE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | La Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Roberto Aponte | 21.05.2018 | n.1355
USURA: LA TEORIA DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX 96 CPC
INTEGRA UNA IPOTESI DI COLPA GRAVE ATTESA LA PALESE INFONDATEZZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 02.03.2018 | n.1037
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno