Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia
Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.
La vicenda origina dal ricorso ex art. 281 undecies c.p.c proposto dal cliente nei confronti della banca con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo, nel quale si doleva per l’applicazione, nel corso del rapporto, di un tasso variabile ancorato all’indice Euribor, oggetto di notorie manipolazioni che avrebbero determinato la clausola di rinvio a detto parametro contenuta nel contratto di mutuo.
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che fosse rideterminata l’entità del debito verso la banca mutuante e che questa fosse condannata alla restituzione di quanto incassato in eccesso al dovuto, da imputarsi esclusivamente al capitale.
Il Giudice, sulla scorta della recente sentenza della Suprema Corte n. 12007 del 3 maggio 2024, ha ritenuto tale motivo infondato, affermando che per far valere in giudizio la parziale nullità delle clausole del contratto di mutuo che, nel determinare l’entità del tasso d’interesse da applicare, si siano riferito al parametro Euribor non basta la mera allegazione, come avvenuto nel caso di specie, della manipolazione o di massime giurisprudenziali in merito, ma occorre fornire prova mediante la produzione in giudizio dei provvedimenti amministrativi o giudiziari che avrebbero accertato della manipolazione e che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse.
Per tali motivi, il Tribunale ha respinto la domanda della mutuataria, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AI FINI DELL’INVALIDITÀ, DEVE ESSERE FORNITA LA PROVA IN CONCRETO CHE IL TASSO SIA STATO ALTERATO
Sentenza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
TASSO EURIBOR: IL TRIBUNALE DI TORINO DISATTENDE SPECIFICAMENTE LA CASSAZIONE
OCCORRE L’ACCERTAMENTO DELL’ADESIONE DELL’IMPRESA BANCARIA ALL’INTESA PER LA MANIPOLAZIONE DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 29.01.2024
OCCORRE LA PROVA CHE LA BANCA EROGATRICE DEL CREDITO ABBIA PARTECIPATO ALLA INTESA MANIPOLATIVA DEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Azzurra Fodra | 29.01.2024 | n.160
MANIPOLAZIONE EURIBOR: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE 34889/2023 NON HA PORTATA GENERALE
LE CLAUSOLE INDICIZZATE SECONDO IL TASSO EURIBOR NON SONO DI PER SÉ NULLE EX ART. 1418 C.C.
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Geremia Casaburi | 28.02.2024 | n.680
OCCORRE L’ACCERTAMENTO – DECISIVO – DELL’ADESIONE DELL’IMPRESA BANCARIA ALL’INTESA PER LA MANIPOLAZIONE DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Arezzo, Giudice Marina Rossi | 11.03.2024 | n.295
LA DECISIONE DEL 4/12/2013 DELLA COMMISSIONE ANTITRUST EUROPEA È PROVA PRIVILEGIATA NELLA RELATIVA DOMANDA DI INVALIDITÀ
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gorgoni | 13.12.2023 | n.34889
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