ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato da Anna Baldinelli
Nel procedimento previsto dall’art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. l settembre 1993, n. 385, il contenuto del frazionamento del mutuo è determinato dalla legge e ad esso non devono partecipare altri soggetti oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento.
La parte acquirente, a meno che non promuova essa stessa il procedimento di frazionamento per la porzione immobiliare da essa acquistata, non ha alcun diritto a parteciparvi, ovvero a decidere quali beni devono accollarsi la quota di mutuo o meno.
Così si è pronunciata la Corte di Appello di Catanzaro, Pres. Bruno Arcuri Rel. Teresa Chiodo, con la sentenza n. 298 del 27.02.2015.
Nella fattispecie in esame, gli acquirenti di un immobile, su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario stipulato tra la società venditrice e la banca, proponevano appello avverso la sentenza di primo grado che non aveva accertato la mancata esclusione dall’ipoteca del bene di loro proprietà contestualmente all’atto di frazionamento del mutuo avvenuto tra la società costruttrice e la banca mutuante.
In particolare, gli appellanti chiedevano la cancellazione della detta ipoteca oltre al risarcimento del danno subito a causa della mancata esclusione degli immobili di loro proprietà dalla suddetta ipoteca e dalla conseguente esecuzione forzata promossa dall’istituto di credito.
Si costituiva in giudizio la banca che contestava in toto le avverse richieste chiedendone l’integrale rigetto sia in fatto che in diritto.
La Corte d’Appello adita, nel ritenere non meritevole di accoglimento il motivo di gravame proposto dagli appellanti, ha rigettato l’appello anche in considerazione del fatto che la sentenza del giudice di prime cure fosse priva di vizi o errori logico giuridici.
Invero, il primo ed unico motivo di gravame, circa l’omessa pronuncia sul diritto degli istanti, ai sensi dell’art. 39 co. 6 del TUB, di partecipare alla formazione dell’atto di frazionamento del mutuo fondiario e, quindi, di pretendere che agli immobili di loro proprietà non venisse assegnata alcuna quota di mutuo, né di ipoteca, risulta infondato in quanto la Corte ha chiarito che la parte acquirente, a meno che non promuova essa stessa il procedimento di frazionamento per la porzione immobiliare da essa acquistata, non ha alcun diritto a parteciparvi, ovvero a decidere quali beni devono accollarsi la quota di mutuo o meno.
Quanto detto trova ampia conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 15685 del 2013 secondo cui nel procedimento previsto dall’art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. l settembre 1993, n. 385, il contenuto del frazionamento del mutuo è determinato dalla legge ed ad esso non devono partecipare altri soggetti, oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento.
Ne discende che, secondo il Giudice dell’appello, il procedimento in questione è stato correttamente incardinato tra la banca e la società costruttrice, con la conseguenza che né gli appellanti né altri soggetti potevano legittimamente prendervi parte.
Inoltre, non sussisteva in capo alla banca alcun obbligo di informazione in favore degli acquirenti, considerato che non vi era con gli stessi alcun tipo di rapporto, tantomeno di natura contrattuale.
Nel merito, la Corte ha giustamente osservato che gli appellanti avrebbero dovuto rivolgere le proprie istanze nei confronti della società costruttrice, con la quale avevano stipulato un regolare contratto di compravendita, nell’ambito del quale il costruttore si era impegnato nei loro confronti a cancellare la detta ipoteca sugli immobili di loro proprietà in sede di frazionamento del mutuo.
In un contesto siffatto, evidente era l’inadempimento della società costruttrice esclusivamente nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra la stessa ed i coniugi acquirenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto dagli appellanti.
Testo del provvedimento
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