ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di mutuo stipulato al fine di estinguere una precedente esposizione debitoria del mutuatario, la revoca dell’ipoteca posta a garanzia del credito fondiario
.”non necessariamente comporta l’esclusione dall’ammissione al passivo del mutuo”, in quanto ”…l’ammissione al passivo della somma mutuata deve, infatti, ritenersi incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo -comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, all’inefficacia del contratto, conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pure in, moneta fallimentare…”
È quanto affermato dal Tribunale di Napoli, giudice relatore, dott. Stanislao De Matteis, con il decreto del 25/02/2014, emesso nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto da una banca in relazione al credito derivante da un mutuo fondiario.
In particolare, il Giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo sul presupposto che non fosse stata fornita prova della natura privilegiata del finanziamento e della sua erogazione.
La banca proponeva, pertanto, opposizione allo stato passivo ed in tale giudizio si costituiva la curatela, eccependo, in via principale, la nullità del contratto di mutuo, in quanto stipulato al fine di ripianare un preesistente debito chirografario della società mutuataria verso la banca concedente, (cfr Ordinanza Tribunale di Ravenna, sez. civile, Est. Roberto Sereni Lucarelli 21-01-2014 già oggetto di commento su questa rivista) ed in via subordinata la natura simulata del contratto e/o la sua novazione.
Il Collegio, ritenuta provata la circostanza dell’avvenuto accredito della somma mutuata sul conto corrente intestato alla società, ha reputato evidente l’acquisizione della titolarità e della disponibilità giuridica delle somme finanziate al patrimonio della società fallita.
Il Tribunale rileva, poi, come non solo la curatela non avesse fornito la prova dell’intento perseguito dalle parti di destinare le somme concesse all’estinzione di precedenti debiti della società verso l’istituto mutuante – trasformando, in violazione della par condicio creditorum, il credito di natura chirografaria in privilegiato – ma la banca avesse dimostrato che la mutuataria fallita aveva utilizzato, pressoché integralmente, la somma mutuata, per girarla ad altra società, senza che la curatela avesse nemmeno dedotto l’esistenza di pregressi rapporti tra quest’ultima e la banca odierna opponente.
Il Tribunale di Napoli, a questo punto, osserva come per costante giurisprudenza, in tema di mutuo stipulato al fine di estinguere una precedente esposizione debitoria del mutuatario,
la revoca dell’ipoteca posta a garanzia del credito fondiario
”non necessariamente comporta l’esclusione dall’ammissione al passivo del mutuo”, in quanto ”…L’ammissione al passivo della somma mutuata deve, infatti, ritenersi incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo -comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, all’inefficacia del contratto, conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pure in, moneta fallimentare…“
Orbene, il Collegio rileva come, nella fattispecie in esame, non emerga la prova né della simulazione, (non risultando dimostrato il carattere meramente apparente della operazione realizzata), né l’assunto secondo cui l’operazione integrerebbe una novazione oggettiva.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha riconosciuto il credito in via privilegiata.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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