Il mutuo fondiario regolato dal T.U.B. (diversamente da quello regolato dal RD 646/05) non è mutuo di scopo, non essendo previsto, per la relativa validità, che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né che l’istituto mutuante debba controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria.
Nel mutuo fondiario è consentito iscrivere ipoteca di grado ulteriore al primo su un immobile purché l’importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all’80% del valore del bene.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Dott. Andrea Illuminati, con la sentenza del 20.06.2016.
Nella fattispecie considerata, un mutuatario ed un terzo datore di ipoteca convenivano in giudizio la Banca, eccependo la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato per difetto della causa tipica e per difetto del requisito dell’iscrizione ipotecaria di primo grado, con conseguente violazione dell’art. 39 T.U.B., nonché la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori asseritamente usurari e chiedendo l’accertamento dei reali rapporti di dare ed avere tra le parti, con ricalcolo del saldo debitorio e condanna della convenuta alla restituzione degli importi corrisposti e non dovuti, con vittoria di spese e compensi.
L’Istituto di credito aveva concesso alla parte mutuataria un mutuo fondiario a medio termine per l’importo di £ 200.000.000 da estinguersi in 15 anni, garantito dal terzo datore di ipoteca fino alla concorrenza di £ 400.000.000, il quale aveva provveduto ad iscrivere ipoteca in grado successivo a quella in precedenza iscritta dalla stessa BANCA sullo stesso immobile sito in Canicattì.
Il Tribunale di Agrigento, in primo luogo, dichiarava l’infondatezza dell’eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per difetto di causa tipica, in considerazione dell’avvenuto l’accreditamento della somma mutuata al mutuatario, atteso che la causa tipica del contratto di mutuo è quella di finanziare i mutuatari attraverso l’erogazione di denaro.
Osservava il Giudice di prime cure che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, per cui, né la somma erogata dall’Istituto mutante deve essere necessariamente destinata ad una specifica finalità, né la Banca è tenuta a controllarne l’utilizzazione, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili a garanzia ipotecaria.
In relazione alla dedotta nullità del contratto derivante dalla asserita inammissibilità dell’iscrizione di ipoteca di grado successivo al primo su immobile già gravato, il Tribunale rigettava l’eccezione sollevata dagli attori, rilevando che, ai sensi dell’art. 2 della delibera CICR del 1995, “in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo vada aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso” e che, dunque, risulta ammissibile l’iscrizione di una ipoteca di grado superiore al primo su un immobile, purché l’importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all’80% del valore del bene, come, in effetti, riscontrato nel caso di specie.
In merito alle contestazioni attoree in punto di usurarietà del contratto di mutuo, il Giudice siciliano osservava, innanzitutto, che ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, interessi corrispettivi e moratori non possono essere addizionati, stante la loro diversa natura e funzione, rilevando, in secondo luogo, che, nel caso di specie, gli interessi corrispettivi erano risultati entro soglia, mentre i tassi di mora erano risultati usurari, con la conseguenza che i soli interessi corrispettivi, convenuti entro la soglia, dovevano continuare a considerarsi dovuti, atteso che l’usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori e non anche i corrispettivi legittimamente pattuiti.
Per quanto suesposto, il Tribunale rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: lecito per ristrutturare precedenti debiti di conto corrente
La datio rei si perfeziona con l’accreditamento in conto corrente
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma | 23.11.2015 |
MUTUO FONDIARIO: utilizzabile per ripianare debiti aziendali
Ai fini del perfezionamento, è sufficiente che la somma sia versata direttamente sul c/c del mutuatario
Sentenza | Tribunale di Terni, dott.ssa Natalia Giubilei | 01.09.2015 | n.719
MUTUO FONDIARIO: non è un contratto di scopo
Lecito è il mutuo fondiario stipulato per estinguere pregressi debiti
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Terza | 12.09.2014 | n.19282
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-non-e-un-contratto-di-scopo
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno