Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente delib. Cicr, determina di per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti ed in presenza di una specifica deduzione o domanda delle parti in tal senso.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Benevento, Giudice Gerardo Giuliano, con la sentenza n. 1497 del 12.09.2018.
Una società ha convenuto in giudizio la banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario, domandando che lo stesso venisse dichiarato nullo per il superamento del limite massimo dei finanziamenti previsti dal combinato disposto dell’art. 38, co. 2, T.U.B. e dell’art. 2 della delibera C.I.C.R. del 22.04.1995. Il limite massimo di finanziabilità è pari all’80% del valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.
Il Giudice, col provvedimento in esame, ha aderito all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, in tema di violazione del limite di finanziabilità nei contratti di mutuo fondiario. Tale orientamento, che è anche il più recente, si pone in antitesi a quello precedente secondo il quale il superamento di tale limite sia solo passibile di una sanzione da parte dell’ordinamento bancario. Infatti, secondo l’arresto giurisprudenziale preso in considerazione dal Tribunale di Benevento che riprende diverse pronunce della Cassazione del 2018 (Cass. civ., sez. I, 09/05/2018, n. 11201 e Cass. civ., 6 marzo 2018, n. 6586), “il limite di finanziabilità è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di esso; resta, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all’intento pratico perseguito dalle parti, emerge che il conseguimento dei particolari vantaggi fondiari dell’operazione”.
Il Giudicante, altresì, osserva che l’art. 38 T.U.B. non è volto a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma persegue interessi economici nazionali pubblici e, sul presupposto che l’art. 38 T.U.B. è norma imperativa, verte dunque sull’oggetto del finanziamento stesso (e del suo limite), con la conseguente nullità in caso di sua violazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato nullo il contratto di mutuo fondiario in quanto l’importo finanziato ha violato il limite dell’80% del valore del bene poi acquistato e ipotecato (il mutuo in esame è stato concesso per € 1.350.000,00, mentre l’immobile è stato acquistato per Euro 675.000,00 + I.V.A).
La particolarità del comportamento assunto dal Giudicante è che non ha convertito tale mutuo in “ordinario finanziamento ipotecario”, data l’assenza di una specifica deduzione o domanda delle parti in tal senso, non potendo procedere di ufficio.
Pertanto il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda avanzata dalla società, dichiarando la nullità del contratto e condannando la banca al pagamento di tutte le somme incassate per il finanziamento nullo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ IL VALORE VA CALCOLATO CON IL CRITERIO CD. CAUZIONALE
IL MUTUANTE PUÒ PROPORRE DOMANDA DI CONVERSIONE EX ART. 1424 CC
Ordinanza | Tribunale di Milano, Pres. Angelini – Rel. Vaghi | 30.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-ai-fini-del-superamento-del-limite-di-finanziabilita-il-valore-va-calcolato-con-il-criterio-cd-cauzionale
MUTUO FONDIARIO: NULLO SE NON SI RISPETTA IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ, SALVA LA POSSIBILITÀ DI CONVERTIRLO
LA STIMA DELL’IMMOBILE DEVE RISPETTARE IL VALORE CAUZIONALE
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Giudice Valentina Stabile | 06.05.2019 | n.174
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-nullo-se-non-si-rispetta-il-limite-di-finanziabilita-salva-la-possibilita-di-convertirlo
MUTUO FONDIARIO: NULLO SE NON SI RISPETTA IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
LA CONSEGUENZA È LA DEBENZA IN RESTITUZIONE ALLA BANCA DEL CAPITALE MUTUATO MAGGIORATO DI INTERESSI LEGALI
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Rapelli – Rel. Siccardi | 15.04.2019 | n.663
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-nullo-se-non-si-rispetta-il-limite-di-finanziabilita
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