Al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo, pur qualificato come “fondiario”, ove non rispettoso della prescrizione di cui all’art. 38 TUB per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non sarebbe che un ordinario mutuo ipotecario.
Superato il limite di finanziabilità, non si avrebbe nullità del sinallagma, con conversione in altro tipo di contratto, ma solo la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Mantova, Pres. – Rel. Andrea Gibelli, con l’ordinanza del 27 dicembre 2018.
La vicenda in esame ha riguardato un mutuatario, il quale ha proposto reclamo avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa in suo danno dalla banca creditrice, istanza formulata con ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che il credito per il quale la Banca stava procedendo esecutivamente non era fondiario; chiedeva, pertanto, la sospensione dell’esecuzione opposta, nonché la nullità del contratto in esame.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Come è noto è discussa la questione dell’individuazione degli effetti che sul contratto di mutuo produce il superamento del tetto di finanziabilità imposto dal combinato disposto dell’art. 38 TUB e delle disposizioni della Banca d’Italia.
Vi sono in materia due orientamenti della Suprema Corte, ovvero:
– Cass. Civ. Sez. I 28/11/13 n. 26672, nella quale gli Ermellini hanno dapprima sostenuto che la violazione del limite di finanziabilità non integrerebbe una ipotesi di nullità del contratto;
– successivamente, stessa Sezione Prima, in consapevole disaccordo col precedente orientamento, ha operato un deciso revirement sposando la tesi della nullità con sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017 (poi seguita da altre decisioni conformi e da ultimo dall’ordinanza 28/5/18 n. 13286).
Il Giudice adito, invece, ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di merito, la quale ha prospettato una terza via secondo cui: “al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo, pur qualificato come “fondiario”, ove non rispettoso della prescrizione di cui all’art. 38 TUB per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non sarebbe che un ordinario mutuo ipotecario”; pertanto, gli effetti che sul contratto di mutuo produce il superamento del tetto di finanziabilità, imposto dal combinato disposto dell’art. 38 TUB e delle disposizioni della Banca d’Italia, non comporterebbe nullità del sinallagma, ma solo la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria.
Per le sopraesposte ragioni, il Tribunale ha confermato l’ordinanza reclamata e ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, ha condannato la parte che l’ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIMITE DI FINANZIABILITA’: LA VIOLAZIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
È UNA DISPOSIZIONE IMPERATIVA CHE NON INCIDE SUL SINALLAGMA CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma | 22.11.2018 | n.2492
MUTUO FONDIARIO: IN IPOTESI DI VIOLAZIONE ART 38,2° TUB PUÒ PROCEDERSI ALLA CONVERSIONE IN MUTUO IPOTECARIO
LA DOMANDA DI CONVERSIONE È PROPONIBILE FINO AL PRIMO MOMENTO UTILE SUCCESSIVO ALLA RILEVAZIONE DELLA NULLITÀ
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. quinta, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello | 07.12.2017 | n.5073
MUTUO FONDIARIO: È ESCLUSA NULLITÀ PER VIOLAZIONE LIMITE FINANZIABILITÀ EX ART. 38, CO. 2 TUB
LA PRONUNCIA CHIARISCE GLI ERRORI DELLA DECISIONE CORTE DI CASSAZIONE DEL 13.07.2017 N. 17352
Ordinanza | Tribunale di Vicenza, Dott. Giulio Borella | 25.10.2017 |
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