Condivisibile il riconoscimento alla prescrizione normativa del limite di finanziabilità del rango di norma imperativa, immediatamente idonea a conformare il contenuto del contratto di mutuo fondiario.
Il limite di finanziabilità determinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, in conformità alla delibera CICR del 22 aprile 1995, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest’ultimo, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa (Cass. civ., Sez. VI-I, 4 aprile 2022, n. 10788, nonché Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2018, n. 11201).
Tale limite è individuato nella misura dell’80% dei beni ipotecati e può essere elevato sino al 100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui novero non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi appena menzionati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Ivana Peila, con sentenza n. 2819 emessa il 1 luglio 2022.
Nel caso di specie, il Giudice, non riteneva soddisfatta la richiesta ex art. 210 cpc della produzione della garanzia sussidiaria, ma nonostante ciò considerava sufficientemente idonea la documentazione allegata in corso di causa (dichiarazione della società assicuratrice, pagamento dell’indennizzo che ha consentito la riduzione del debito, ecc.) e per tale motivo rigettava l’opposizione, in quanto l’atto di precetto notificato dal creditore ed oggetto di opposizione, risultava fondato su un titolo esecutivo valido ed efficace.
Tale decisione veniva assunta prima dell’emissione della sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU., Pres. Raimondi – Rel. La Morgese | 16.11.2022 | n.33719, che ha totalmente ribaltato e stravolto la propria precedente interpretazione che aveva affermava l’esatto contrario.
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