Il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 1193 resa il 21 gennaio 2020.
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