L’art. 38, comma 2, D.Lgs. 385/1993 ha lo scopo di tutelare, non il contraente debole, bensì le stesse banche ed indirettamente il sistema bancario, essendo volto ad impedire che gli istituti di credito assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite a garanzia.
Considerato lo scopo della norma, e cioè di impedire alle Banche di effettuare finanziamenti non adeguatamente garantiti, che potrebbero portare a possibili perdite di esercizio, deve escludersi che l’art. 38 incida sulla validità del contratto, dovendo configurarsi come norma di condotta la cui violazione non potrà comportare la nullità, nemmeno parziale, del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nuoro, Pres. Massera – Rel. Longu, con l’ordinanza del 17.05.2016.
Nella fattispecie considerata, una società incaricata della gestione e del recupero crediti in nome e per conto di altra società, depositava innanzi al Tribunale di Nuoro un ricorso con cui chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento del credito vantato dalla società rappresentata, per l’intero ed in via privilegiata, esponendo che il Giudice Delegato aveva accolto l’istanza di insinuazione della Banca (originaria creditrice), limitandola, in via privilegiata, all’importo legalmente stabilito, pari all’80% del valore dell’immobile ed ammettendone l’esubero, in quanto privo di garanzia ipotecaria, solo in via chirografaria, in ragione della concessione di un mutuo fondiario superiore all’80% del valore dell’immobile, in violazione dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 385/1993.
La società ricorrente osservava che l’Istituto di credito non aveva partecipato alle operazioni peritali di stima dell’immobile, né aveva mai preso visione della perizia; che la violazione dell’art. 38 non comporta, ad ogni modo, la nullità del mutuo, né dell’ipoteca che lo assiste; che il mutuo, anche ove considerato non più fondiario, doveva pur sempre esser considerato ipotecario, con conservazione del relativo privilegio.
Il Fallimento si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o in subordine disporsi la rinnovazione della notificazione con fissazione di altra udienza, o comunque fissazione dell’udienza con un termine non inferiore a trenta giorni al fine di garantire i termini di difesa della massa convenuta; nel merito, il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Nuoro, citata la disposizione contenuta nell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 385/1993, secondo cui: “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”, osservava che, in applicazione alla predetta disposizione, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, aveva fissato l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire, prevedendo la possibilità di elevarne la percentuale sino al 100% solo nell’ipotesi di avvenuta prestazione di idonee garanzie integrative.
Il Giudice sardo sottolineato, in proposito, che l’art. 38, comma 2, T.U.B., avrebbe lo scopo di tutelare, non il contraente debole, bensì le stesse banche ed indirettamente il sistema bancario, essendo volto ad impedire che gli istituti di credito assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie e, dunque, considerato lo scopo della norma, diretto ad impedire alle Banche di effettuare finanziamenti non adeguatamente garantiti, escludeva che la disposizione in esame potesse incidere sulla validità del contratto, dovendo configurarsi come norma di condotta la cui violazione non avrebbe potuto comportarne la nullità, nemmeno parziale.
Del resto, argomentava il Tribunale, la nullità totale o parziale del mutuo erogato e il venir meno della connessa garanzia ipotecaria, avrebbe condotto, diversamente, al risultato paradossale di pregiudicare ancora di più quel valore della stabilità patrimoniale della Banca che la norma intendeva proteggere.
Per quanto suesposto, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e per l’effetto disponeva l’ammissione della società ricorrente al passivo della procedura in via privilegiata e per l’intero.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: il superamento del limite di finanziabilità dell’80% comporta nullità del contratto
LE CRITICHE E IL CONTRASTO CON I PRECEDENTI DI MERITO E DI LEGITTIMITA’
Decreto | Tribunale di Firenze, Pres. M. Grazia Damonte – Rel. Isabella Mariani | 30.10.2014 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-dell-80-comporta-nullita-del-contratto
MUTUO FONDIARIO: la violazione del limite di finanziabilita’ non costituisce causa di nullita’ del contratto
In caso di violazione del limite ex art.38 TUB non si applica la nullità relativa ex artt.117 e 127 TUB
Sentenza | Cassazione civile, prima sezione | 28.11.2013 | n.26672
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