L’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 117, comma 8, del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole.
Ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott. Pietro Vinetti, con la sentenza n. 1926 del 05.08.2016.
Nel caso in oggetto, a seguito del rigetto di una istanza di sospensione dell’esecuzione, i terzi proprietari di beni soggetti ad espropriazione, convenivano in giudizio la Banca, lamentando, tra l’altro, la nullità del contratto di credito fondiario relativo ad un mutuo in costruendo per violazione del parametro percentuale di ammissibilità del finanziamento rispetto al valore del bene ipotecato, di cui all’art.38 TUB come integrato dalla circolare CICR.
In particolare, gli istanti evidenziavano che nell’atto di mutuo e di concessione d’ipoteca non era stata fatta alcuna menzione del valore dell’immobile o del costo dell’opera da realizzarsi.
Il Tribunale osservava in proposito che l’art. 38 non costituisce una norma imperativa e che la violazione del limite di finanziabilità ivi previsto, non comporta alcuna nullità del contratto di mutuo fondiario.
In materia, il Giudice adito richiamava il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 117, comma 8, del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario”.
Alla luce di tale principio, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: il superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dei beni ipotecati non comporta la nullità del contratto
L’art. 38, comma 2, T.U.B. ha lo scopo di tutelare le Banche evitando che assumano esposizioni finanziarie senza adeguate garanzie
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Pres. Massera – Rel. Longu | 17.05.2016 |
MUTUO FONDIARIO: la violazione del limite di finanziabilita’ non costituisce causa di nullita’ del contratto
In caso di violazione del limite ex art.38 TUB non si applica la nullità relativa ex artt.117 e 127 TUB
Sentenza | Cassazione civile, prima sezione | 28.11.2013 | n.26672
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno