La perizia della banca acquisita in sede di stipula del contratto di mutuo fondiario non può essere contestata con le stime dell’OMI, le quali sono meri valori presuntivi ed indiziari inidonei da sole a determinare un maggior valore e devono essere integrate da altri elementi probatori, per essere considerate ragionevolmente attendibili.
Le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Cass. 2018/3197; 2016/21569).
La valutazione del rispetto del limite di finanziabilità deve riferirsi all’immobile nel momento dell’erogazione del finanziamento per cui non esiste un’ipotesi di nullità sopravvenuta di un mutuo per riduzione del valore durante la vita del finanziamento: tale scostamento è rilevante soltanto al momento della stipulazione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Alessandria, giudice Pierluigi Mela, con la sentenza n. 400 del 16/05/2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
LE QUOTAZIONI OMI, RISULTANTI DAL SITO WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NON COSTITUISCONO FONTE TIPICA DI PROVA
SONO STRUMENTO DI AUSILIO ED INDIRIZZO PER L’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA
Sentenza | Cassazione civile, Sez. V, Pres. Chindemi – Rel. De Masi | 09.02.2018 | n.3197
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/le-quotazioni-omi-risultanti-dal-sito-web-dellagenzia-delle-entrate-non-costituiscono-fonte-tipica-di-prova
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