Provvedimento segnalato dall’ Avv. Alessandro Fastoso del foro di Santa Maria Capua Vetere
La domanda di conversione del mutuo da ipotecario ad ordinario ex art. 1424 c.c, in conseguenza della rilevata nullità del contratto per eccedenza del limite di finanziabilità ex art 38 comma 2 TUB, è ammissibile ove sia avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità in quanto si tratta di un’istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria.
Sebbene sia precluso al giudice disporre d’ufficio una possibile conversione del contratto in assenza di esplicita domanda di parte, in quanto una simile rilevazione esorbiterebbe dai limiti del potere officioso di rilevare la nullità, estendendosi praeter legem, alla rilevazione di una diversa efficacia del negozio, tuttavia detta domanda non necessariamente deve soggiacere ai limiti di preclusione imposti dall’art. 183 c.p.c., ben potendo essere direttamente conseguenziale ad elementi emersi durante lo svolgimento del giudizio e dal rilievo anche ufficioso della nullità da parte del giudice.
Nella fattispecie processuale esaminata una società di gestione dei crediti, mandataria della Banca mutuante, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata accolta l’opposizione a precetto esperita dai mutuatari e dichiarata la nullità sia del contratto di mutuo fondiario, in quanto concesso in misura superiore al limite di finanziabilità prescritto dall’ art 38 comma 2 TUB, sia del precetto intimato sulla base di tale titolo.
Nell’ambito del giudizio di prime cure, era stata altresì respinta la domanda di conversione del contratto di mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario ordinario, ex art. 1424 c.c., avendo il Tribunale considerato tardiva la domanda di conversione essendo stata proposta solo in sede di comparsa conclusionale.
Si costituivano in giudizio gli appellati, deducendo la correttezza della sentenza impugnata.
Con una serie di articolati motivi di gravame la società di gestione del credito, censura, in particolare, l’errore del Tribunale in ordine alla tardività della proposta domanda di conversione in quanto la stessa non sarebbe stata proposta in via riconvenzionale ma solo dedotta in comparsa conclusionale.
Sul punto la Corte ha rilevato che benchè la domanda in oggetto fosse stata proposta alla udienza di precisazione delle conclusioni, non sussisteva alcuna preclusione alla sua accoglibilità in quanto, seppur pacifica la necessità di una espressa domanda della parte per disporre la conversione del negozio nullo non potendo il giudice procedere d’ufficio in quanto simile statuizione esorbiterebbe dai poteri di rilevo ex officio della nullità, è altrettanto vero che detta domanda non necessariamente deve soggiacere ai limiti di preclusione imposti dall’art. 183 c.p.c., potendo dipendere dallo svolgimento del giudizio e dal rilievo anche ufficioso della nullità da parte del giudice.
Pertanto, la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di conversione proposta oltre i termini di cui all’ art. 183 c.p.c. allorché presentata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, ciò in quanto tale istanza è direttamente consequenziale alla rilevata nullità del titolo posto a base della domanda principale.
Il Collegio in ordine alle risultanze della CTU circa la valutazione del valore dell’immobile e da cui erano emersi elementi su cui sarebbe stato possibile fondare una pronuncia di nullità del mutuo, ha ritenuto più opportuno procedere alla conversione del mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario considerata l’identicità dei requisiti di sostanza e di forma dei due contratti, ed essendo evidente, riguardo allo scopo perseguito dalle parti, che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
Infine i Giudicanti respingendo gli ulteriori motivi di nullità del contratto dedotti in primo grado e riproposti con la comparsa di costituzione in appello non esaminati dal primo giudice in quanto assorbiti hanno accolto l’appello, e in riforma della sentenza impugnata, hanno respinto l’opposizione a precetto proposta dai mutuatari.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ (80% VALORE IMMOBILE IPOTECATO) NON COMPORTA NULLITÀ.
Il finanziamento si può convertire in mutuo ipotecario ordinario.
Sentenza | Cassazione civile, sez. I, Rel. Didone – Rel. Terrusi | 13.07.2017 | n.17352
MUTUO FONDIARIO: il superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dei beni ipotecati non comporta la nullità del contratto
L’ART. 38, COMMA 2, T.U.B. HA LO SCOPO DI TUTELARE LE BANCHE EVITANDO CHE ASSUMANO ESPOSIZIONI FINANZIARIE SENZA ADEGUATE GARANZIE
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Pres. Massera – Rel. Longu | 17.05.2016 |
MUTUO FONDIARIO: LA VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ NON COSTITUISCE CAUSA DI NULLITA’ DEL CONTRATTO
IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE EX ART.38 TUB NON SI APPLICA LA NULLITÀ RELATIVA EX ARTT.117 E 127 TUB
Sentenza | Cassazione civile, prima sezione | 28.11.2013 | n.26672
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