ISSN 2385-1376
Testo massima
L’esecuzione individuale proposta da un Istituto di credito fondiario o nella quale il predetto Istituto interviene è soggetta a regole particolari contenute prima nel rd del 16 luglio 1905 n. 646 e poi nel D.lgs. dell’1 settembre 1993 n. 385.
Se il procedimento di vendita si svolge secondo le norme previste dal codice di procedura civile negli artt. 569 cpc e seg., al momento dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve provvedere al versamento diretto a favore del creditore fondiario della parte del prezzo corrispondente al complessivo credito ipotecario da questo vantato così come dispone l’art. 41 co 4 del citato D.lgs. n. 385.
In ogni caso è da tener presente che tale versamento costituisce una assegnazione meramente provvisoria, e non esime il Giudice dell’Esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti, dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull’ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti (Cass. Civ., sez. III, n. 18227 del 26/08/2014).
Il termine per il versamento è stabilito dal Giudice nell’ordinanza di vendita ed è indicato dal delegato nel relativo avviso, ma non può essere inferiore a quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva.
In questo termine, infatti, l’aggiudicatario ha la possibilità di subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore e garantito da ipoteca sull’immobile pignorato, così come disposto dal’art. 41, ai commi 5 e 6 del DL n. 385/1993.
Per subentrare nel contratto di finanziamento originariamente stipulato dall’esecutato, assumendosene i relativi obblighi, non è richiesto il consenso del Giudice dell’Esecuzione; l’aggiudicatario, infatti, deve accordarsi esclusivamente con l’istituto di credito, senza informare il Giudice dell’Esecuzione.
Si tratta di un vero e proprio accollo, cosicchè l’aggiudicatario deve corrispondere, come detto, nel termine di quindici giorni dall’aggiudicazione, le rate scadute, gli accessori e le spese, proseguendo nel pagamento delle rate contrattualmente previste.
FOCUS
Nel caso in cui il prezzo di vendita sia superiore al credito fondiario, l’aggiudicatario è tenuto a versare l’eventuale differenza nei tempi e nei modi indicati nell’avviso di vendita al professionista delegato, che avrà cura di comunicare dopo l’aggiudicazione quanta parte andrà corrisposto in via diretta al fondiario e quanta alla procedura.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 510/2015