Segnalato dalla dott.ssa Silvana Mascellaro
Nei contratti di mutuo in cui sia esposto il tasso di interesse, la mancata o errata indicazione dell’ISC, non determina l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 Tub, se il contratto è stipulato con un “operatore commerciale”; questo perché l’ISC ha solo una funzione di pubblicità e trasparenza. Diversamente, resta applicabile la sostituzione con i tassi minimi dei Bot ex art. 117 Tub, se il contratto sia stato stipulato con un “consumatore” ex art.125 bis, VI co.Tub ed in esso risulti mancante o errata l’indicazione dell’ISC.
Non è nullo, per mancata deviazione dalla “causa”, un mutuo che preveda esplicitamente di essere stato contratto per lo “acquisto di immobile e l’estinzione di altri finanziamenti presso la banca”.
Il mutuo fondiario può essere qualificato come mutuo di scopo nel caso in cui venga espressamente sottoscritto al fine dell’acquisto di immobile e dell’estinzione di altri finanziamenti presso la banca ciò non comportando in sé la nullità del contratto, essendo a tal fine necessario che vi sia stata una deviazione dalla causa, e cioè che il finanziamento ottenuto sia stato utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali era stato stipulato.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Alessandro Bondì – Rel. Maura Caterina Barberis, con la sentenza n. 1034 del 29 marzo 2022.
Accadeva che la società debitrice proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi con la quale il predetto giudicante aveva respinto la sua opposizione ex art.615 cpc avverso il precetto notificatole dalla banca relativo al pagamento di somme derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti.
Nell’appello proposto veniva contestato il mancato ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., del piano di ammortamento; l’usurarietà degli interessi di mora; l’indeterminatezza per mancata indicazione in contratto dell’ISC; la nullità del mutuo, perché prevedeva l’acquisto di immobile e l’estinzione di debiti pregressi.
La Corte d’appello rigettava il gravame e confermava la sentenza del Tribunale di Lodi, condannava la società debitrice al pagamento delle spese processuali.
Più compiutamente va evidenziato il percorso motivazionale seguito dalla Corte che ha ritenuto, relativamente al contratto di mutuo fondiario oggetto del giudizio, la sua natura di mutuo di scopo, stante l’espressa indicazione di essere stato contratto per l’acquisto di immobile e l’estinzione di altri finanziamenti presso la banca creditrice.
La qualificazione del mutuo nei predetti termini, tuttavia, non comporta in sé la nullità del contratto, essendo a tal fine necessaria la deviazione dalla causa, e cioè che il finanziamento ottenuto sia stato utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali era stato stipulato (Cass. n.15929/18; Cass. n. 24699/17).
Nel merito, la Corte ha precisamente indicato che – ai fini della verifica dell’usurarietà nel contratto di mutuo – va inclusa l’incidenza delle “spese di esazione”, ma non vanno considerate né le “spese di istruttoria” del finanziamento, né le “penali previste in caso di risoluzione contrattuale”.
Il Collegio ha ribadito l’insussistenza della usurarietà sopravvenuta, ed ha determinato che è irrilevante l’eventuale superamento, in corso di rapporto, dei tassi soglia.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: non è qualificabile come “mutuo di scopo”
Irrilevante la destinazione delle somme in mancanza di un programma contrattuale per la realizzazione
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
È IRRILEVANTE CHE SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo | 29.09.2020 | n.20552
ISC –MUTUO: ha funzione esclusivamente informativa
Indica il costo complessivo del finanziamento
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
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