Non costituisce novazione, ma semplice rinegoziazione del contratto, l’accordo delle parti che preveda un nuovo piano di ammortamento costruito sul capitale residuo del finanziamento antecedente, maggiorato (e dunque edulcorato) delle sue rate scadute e non pagate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Pres. Rel. Simona Caterbi, con l’ordinanza resa l’11 dicembre 2019, in materia di mutuo fondiario.
Il Collegio, in un procedimento di reclamo avverso un’ordinanza di reiezione di opposizione all’esecuzione, ha rigettato il reclamo.
Nel caso di specie, la banca aveva proposto la modifica di alcune condizioni del contratto di mutuo originario costruendo un nuovo piano di ammortamento che includesse oltre al capitale residuo, anche gli importi per le rate scadute e non pagate.
La tesi dell’opponente era quella per la quale in un mutuo fondiario l’erogazione del capitale costituisce proprio l’oggetto del contratto (a differenza della semplice modifica delle solo condizioni economiche o temporali di rimborso che costituiscono elementi accessori) e pertanto qualunque modifica del capitale erogato con cui viene costruito il piano di ammortamento non poteva che determinare novazione oggettiva, per modifica di un elemento essenziale del contratto.
Il Tribunale ha ritenuto che l’oggetto non era in alcun modo diverso, posto che si era quantificato il debito riconducibile al precedente contratto e si era solo consentita una più agevolata modalità di rientro con un nuovo piano di ammortamento. Pertanto, emerge chiaramente che la volontà delle parti era quella di rientrare nel debito maturato con diversa e migliore redistribuzione degli impegni di spesa.
Non si può parlare di novazione nella fattispecie perché nell’atto non vi è scritto che viene meno il precedente rapporto, anzi si precisa che l’accordo modifica ed integra quello precedente. Per cui non emerge in alcun modo la volontà di novare la precedente obbligazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO PRIMA CASA: le sei condizioni per la rinegoziazione del debitore-consumatore esecutato
Il “decreto fiscale” ha previsto tale possibilità mediante la surroga nella garanzia ipotecaria esistente da una banca terza
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 18.02.2020
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-ipotecari-per-lacquisto-prima-casa-le-sei-condizioni-per-la-rinegoziazione-del-debitore-consumatore-esecutato
VOLONTA’ NEGOZIALE – VALUTAZIONE COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI – LIMITI
Interpretazione dei contratti: la corrispondenza tra le parti può essere rilevante per la valutazione della volontà negoziale
Sentenza | Corte di Cassazione | 07.09.2009 | n.19205§
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/volonta-negoziale-valutazione-comune-intenzione-delle-parti-limiti
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