Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza con nota di accompagnamento
Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l’istituto mutuante al controllo dell’utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria.
E’ lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.
Nel caso di specie, con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, onde sentire dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo ipotecario intercorso inter partes, deducendo, in particolare, la nullità per difetto della causa, la nullità per frode alla legge ex art. 1344 c.c., (essendo stato il contratto di mutuo stipulato a garanzia di obbligazioni precedenti non garantite), la nullità del precetto per incertezza ed indeterminatezza delle somme, l’applicazione illegittima di interessi anatocistici.
Parte attrice, agiva, quindi, in via riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione delle somme indebite, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.
L’Istituto di credito opposto si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della opposizione.
Il Tribunale di Cosenza escludeva, in primo luogo, la nullità del contratto per illiceità della causa, attesa la natura di mutuo fondiario del contratto, in cui l’erogazione della somma di denaro non appare destinata ad una specifica finalità ed affermava la piena conformità alla causa concretamente prevista, della destinazione della somma mutuata all’estinzione di pregresse posizioni debitorie nei confronti dello stesso Istituto mutuante, con conseguente ammissibile sostituzione di un credito non garantito o parzialmente garantito, con un altro garantito interamente.
In secondo luogo, respingeva l’eccezione di nullità del contratto di mutuo per frode alla legge ex art. 1344 c.c., ritenendo ravvisabile, nella fattispecie, un’ipotesi di negozio indiretto, non censurato sotto il profilo della invalidità.
In ordine, infine, alla dedotta annullabilità del contratto per assunta applicazione della capitalizzazione illegittima di interessi anatocistici, dichiarava infondata la domanda rilevando che, nel caso concreto, il contratto di mutuo prevedeva un piano di ammortamento “alla francese” predeterminato e debitamente sottoscritto dal debitore, nonché, la legittima applicazione di interessi in caso di inadempimento del mutuatario, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna rata e sino al momento del pagamento, in considerazione della stipula del contratto successiva all’entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000.
Per le ragioni suesposte, Il Tribunale adito rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al rimborso delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: LECITO PER RISTRUTTURARE PRECEDENTI DEBITI DI CONTO CORRENTE
La datio rei si perfeziona con l’accreditamento in conto corrente
L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto”, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di un precedente debito chirografario.
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma 23-11-2015
MUTUO FONDIARIO: UTILIZZABILE PER RIPIANARE DEBITI AZIENDALI
AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO, È SUFFICIENTE CHE LA SOMMA SIA VERSATA DIRETTAMENTE SUL C/C DEL MUTUATARIO
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia consegnata alla parte mutuataria mediante il versamento sul conto corrente alla stessa intestato.
È valida e lecita l’operazione bancaria con cui i fideiussori di una società stipulano un contratto di mutuo fondario al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria della società garantita, a condizione che la somma mututata sia erogata direttamente sul conto corrente intestato a parte mutuataria e successivamente da questa girocontata sul conto della società garantita.
Sentenza | Tribunale di Terni, dott.ssa Natalia Giubilei | 01-09-2015 | n.719
CREDITO FONDIARIO: l’art. 38 t.u.b. non configura un mutuo di scopo
la finalità acquisitiva di un immobile e la garanzia ipotecaria di primo grado non sono condizioni essenziali
Si deve escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di 1 grado. invero, l’art. 38 t.u.b non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario.
Ordinanza cassazione civile, sezione sesta 12-11-2014 n.24038
MUTUO FONDIARIO: non è un contratto di scopo
lecito è il mutuo fondiario stipulato per estinguere pregressi debiti
Il contratto di mutuo non è un mutuo di scopo: ergo, la banca può stipulare un mutuo fondiario per estinguere debiti pregressi ancora esistenti.
Sentenza |Corte di Cassazione, Sezione Terza | 12-09-2014 n.19282
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-non-e-un-contratto-di-scopo.html
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno