ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Avv. Fabio Cardarelli del foro di Napoli
L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto”, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di un precedente debito chirografario.
Ai fini della prova della consegna del danaro, la giurisprudenza riconosce che essa possa essere fornita anche attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea pur sempre un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, dott. Antonio Cirma, con ordinanza del 23.11.2015.
Nel caso de quo, un cliente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. sul presupposto che il contratto di mutuo ipotecario di natura fondiaria stipulato con la banca fosse invalido, in quanto teso a ristrutturare la complessiva pregressa esposizione debitoria della società di cui l’opponente era fideiussore.
In particolare, si deduceva la nullità e/o inefficacia dell’atto di mutuo per difetto della causa, stante il collegamento funzionale e causale del contratto di mutuo e dell’estinzione degli affidamenti aperti sul conto corrente, oltre che per carenza di datio rei.
Il Tribunale ha escluso l’invalidità del contratto, chiarendo che in fattispecie come quella in esame non si profili necessariamente un’ipotesi di simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o di novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), ben potendo il mutuo ipotecario essere erogato in funzione dell’estinzione di una pregressa esposizione debitoria.
Per tale ragione il giudice ha ritenuto infondato l’assunto degli opponenti in ordine alla presunta assenza della causa di finanziamento ed alla conseguente nullità per illiceità della causa del contratto azionato quale titolo esecutivo, atteso che il contratto di mutuo fondiario non configuri un mutuo di scopo.
In particolare è stato osservato che lo strumento tipico di cui agli artt. 38 e ss. del T.U.B. relativo al mutuo fondiario ben può essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa; tanto in considerazione che il concetto di finanziamento (che, come ben noto, integra la causa del contratto di mutuo), possa ritenersi idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella – frequente nella prassi commerciale – di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
In ordine al requisito della datio rei, contestato da parte opponente, il provvedimento in commento, premesso che “affinché il contratto valga come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l’avvenuta consegna del danaro, in difetto della quale non sorge infatti l’obbligo restitutorio a carico del mutuatario, con la conseguenza di escludere la natura di titolo esecutivo per il contratto condizionato di mutuo o di finanziamento“, ha poi chiarito che il requisito della consegna del denaro, ai fini del perfezionamento del contratto, possa realizzarsi anche attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario.
Ricorrendo tale ultima ipotesi nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto del tutto infondate le doglianze di parte opponente, evidenziando che il contratto de quo fosse stato regolarmente azionato quale titolo esecutivo dal creditore pignorante, avendo questi documentato in maniera certa l’avvenuta consegna della somma mutuata.
Per tutti questi motivi il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Si segnalano i seguenti precedenti:
MUTUO FONDIARIO: UTILIZZABILE PER RIPIANARE DEBITI AZIENDALI
AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO, È SUFFICIENTE CHE LA SOMMA SIA VERSATA DIRETTAMENTE SUL C/C DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Terni, dott.ssa Natalia Giubilei | 01-09-2015 | n.719
MUTUO FONDIARIO: PUÒ ESSERE DESTINATO AD ESTINGUERE PREGRESSA ESPOSIZIONE
LA DESTINAZIONE DELLE SOMME COMPROVA CHE IL CONTRATTO SIA EFFETTIVAMENTE VOLUTO DALLE PARTI
Decreto Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri 06-05-2015
CREDITO FONDIARIO: L’ART. 38 T.U.B. NON CONFIGURA UN MUTUO DI SCOPO
LA FINALITÀ ACQUISITIVA DI UN IMMOBILE E LA GARANZIA IPOTECARIA DI PRIMO GRADO NON SONO CONDIZIONI ESSENZIALI
Ordinanza cassazione civile, sezione sesta 12-11-2014 n.24038
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 31/2015