Provvedimento segnalato dal Dott. Christian Antonio Mitrano
L’onere di dimostrare il rispetto dei limiti di finanziabilità grava sul creditore, non solo perché il contratto della cui validità di discute è il titolo sul quale si fonda la propria pretesa, e deve dunque esserne dimostrata la validità, ma anche per il principio di vicinanza della prova.
La conversione ammessa dall’art. 1424 c.c. presuppone la verifica sul fatto che le parti del contratto, tenuto conto dello scopo che avevano perseguito con il negozio nullo, lo avrebbero comunque sottoscritto se avessero saputo della sua nullità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Vaccarella, con il decreto n. 318 del 28.08.2019.
Una banca aveva chiesto di essere ammessa al passivo di una società fallita, domanda respinta dal giudice delegato che aveva accolto le eccezioni sollevate dal curatore nel progetto di stato passivo sull’utilizzo delle somme ricevute per fini diversi da quelli dichiarati, sull’erogazione del finanziamento nonostante l’incapacità finanziaria dei debitori e sulla non coerenza tra il valore degli immobili concessi in garanzia da terzi e le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.
Col presente decreto, a conclusione del giudizio azionato da una società cessionaria dei crediti di una banca, il Tribunale di Latina ha dichiarato nullo il contratto per mancato rispetto del limite di finanziabilità. Inoltre, ha affermato che l’onere di dimostrare il rispetto dei limiti di finanziabilità grava sulla creditrice mentre non hanno ritenuto possibile la conversione.
I giudici hanno accolto l’eccezione, sulla base della natura pubblica dell’interesse tutelato dalla disposizione dell’art. 38 co. 2 TUB, sollevata dal fallimento della società debitrice, secondo il quale la banca mutuante aveva violato il limite di finanziabilità. Tale norma delega alla Banca d’Italia la determinazione dell’ammontare massimo del finanziamento erogabile “in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti“.
Contestualmente, i giudici hanno ritenuto che l’onere di dimostrare il rispetto del limite di finanziabilità grava sul creditore – in questo caso la banca mutuante – e non sul debitore (il fallimento), non solo perché il contratto della cui validità si discute è il titolo sul quale si fonda la propria pretesa – e deve dunque esserne dimostrata la validità – ma anche per il principio di vicinanza della prova. È infatti evidente che, mentre l’istituto di credito ben avrebbe potuto depositare, quale principio di prova, gli atti dell’istruttoria svolta a seguito della richiesta di mutuo, il fallimento non ha alcun accesso a tali documenti né avrebbe potuto in alcun modo verificare il valore del bene concesso in garanzia da parte del terzo datore di ipoteca.
Inoltre, il collegio non ha accolto la richiesta dell’istituto di credito di conversione ex art. 1424 c.c., qualora il contratto di mutuo fondiario fosse stato ritenuto nullo. La conversione, infatti, presuppone la verifica sul fatto che le parti del contratto, tenuto conto dello scopo che avevano perseguito con il negozio nullo, lo avrebbero comunque sottoscritto se avessero saputo della sua nullità. Nel caso di specie, dovrebbe ritenersi che il finanziamento sarebbe stato ugualmente concesso dall’istituto di credito pur nella consapevolezza del fatto che la nullità del contratto avrebbe privato di valore la garanzia ottenuta ed avrebbe fatto venir meno tutti i vantaggi e le agevolazioni delle quali gode il mutuo fondiario anche rispetto ad un comune mutuo ipotecario. Una valutazione che, ex post, non è possibile compiere.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ IL VALORE VA CALCOLATO CON IL CRITERIO CD. CAUZIONALEIL MUTUANTE PUÒ PROPORRE DOMANDA DI CONVERSIONE EX ART. 1424 CC
Ordinanza | Tribunale di Milano, Pres. Angelini – Rel. Vaghi | 30.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-ai-fini-del-superamento-del-limite-di-finanziabilita-il-valore-va-calcolato-con-il-criterio-cd-cauzionale
MUTUO FONDIARIO: NULLO SE NON SI RISPETTA IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ, SALVA LA POSSIBILITÀ DI CONVERTIRLO
LA STIMA DELL’IMMOBILE DEVE RISPETTARE IL VALORE CAUZIONALE
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Giudice Valentina Stabile | 06.05.2019 | n.174
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-nullo-se-non-si-rispetta-il-limite-di-finanziabilita-salva-la-possibilita-di-convertirlo
MUTUO FONDIARIO: NULLO SE NON SI RISPETTA IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
LA CONSEGUENZA È LA DEBENZA IN RESTITUZIONE ALLA BANCA DEL CAPITALE MUTUATO MAGGIORATO DI INTERESSI LEGALI
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Rapelli – Rel. Siccardi | 15.04.2019 | n.663
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-nullo-se-non-si-rispetta-il-limite-di-finanziabilita
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