Il mutuo fondiario, volto al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, non è nullo né può essere considerato come mutuo di scopo, dovendosene piuttosto predicare la liceità a condizione che la somma mutuata venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo negativo. In sostanza, si è in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito per cui la causa del mutuo de quo, rinvenibile nella dilazione di pagamento del debito pregresso in cambio di un diverso regime contrattuale anche più favorevole, costituisce un programma negoziale implicante un effettivo scambio economico e meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., con l’unica eccezione per l’ipotesi in cui il debito sottostante derivi da illiceità o nullità contrattuali (ad esempio, perché emergente dall’applicazione di clausole contrattuali nulle).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Antonella Cea, con la sentenza n. 2364 del 2 ottobre 2023, con la quale è stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti della banca convenuta, con condanna della medesima alla restituzione di quanto illecitamente versato.
Il Tribunale, evidenziata la liceità del mutuo fondiario, ha evidenziato che parte opponente non aveva fornito la prova, sulla stessa gravante (cfr. Cass. n. 9201/2015; 500/2017), circa le condizioni contrattuali asseritamente invalide che avrebbero determinato, a suo dire, l’illegittimità dei lamentati addebiti nel conto corrente.
Infatti, tutte le doglianze dell’opponente attenevano a profili concernenti l’invalidità negoziale, di per sé, di pattuizioni tra le parti che, per essere accertate, avrebbero richiesto la produzione, ex art. 2697 c.c., del contratto (con le relative condizioni): il che, però, non era avvenuto.
Invero, l’assenza del contratto di conto corrente non consentiva di accertare le pattuizioni convenute e il rispetto delle stesse da parte della Banca, di talché l’asserita invalidità derivata del contratto di mutuo in ragione dell’illegittima applicazione di poste non dovute era rimasta una mera allegazione, priva di riscontro probatorio.
Né a soluzione diversa poteva pervenirsi sulla scorta della consulenza tecnica di parte, allegata all’atto introduttivo, non solo in quanto atto unilateralmente predisposto, ma soprattutto perché non risultava essere stata esaminata dal consulente la documentazione necessaria e sufficiente a tale scopo.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: NON È QUALIFICABILE COME “MUTUO DI SCOPO”
IRRILEVANTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME IN MANCANZA DI UN PROGRAMMA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
MUTUO FONDIARIO: NON È UN MUTUO DI SCOPO, PERCHÉ MANCA LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA A DETERMINATE FINALITÀ
È IRRILEVANTE CHE SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo | 29.09.2020 | n.20552
MUTUO FONDIARIO: LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
NON È NULLO IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO LE CUI SOMME NON SIANO DESTINATE AD UNA FINALITÀ SPECIFICA, NON POTENDOSI LO STESSO QUALIFICARE MUTUO DI SCOPO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione prima | 23.03.2012 | n.4792
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