Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità.
La previsione nella premessa del contratto di destinare le somme alla ristrutturazione del complesso immobiliare non vale a modificare la natura del contratto di mutuo da fondiario in mutuo di scopo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Miriam Iappelli, con l’ordinanza del 6 novembre 2023.
Con ricorso, la società agente chiedeva sospendersi l’esecuzione forzata iniziata in suo danno deducendo, in particolare, la carenza di esecutività del titolo a causa della nullità del contratto di mutuo per carenza di causa o perché atto in frode alla legge.
Preliminarmente qualificate le doglianze mosse da parte opponente come opposizione all’esecuzione, poiché relative all’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il Tribunale romano ha ritenuto non sussistenti i gravi motivi per concedere la sospensione richiesta.
Il Giudice ha evidenziato che, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre valutare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Nel contratto del 25.11.04 parte opponente aveva dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata, che, nello stesso tempo, aveva deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante.
La presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito con garanzia reale costituivano evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell’opponente, che, evidentemente, aveva ricevuto il denaro e ne aveva deciso la sorte.
Tuttavia, la previsione nella premessa del contratto di destinare le somme alla ristrutturazione del complesso non valeva a modificare la natura del contratto di mutuo da fondiario in mutuo di scopo, in quanto “Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità”.
In particolare, dalla lettura del contratto di mutuo del 25.11.04 non emergeva alcun elemento da cui si potesse ricavare che la ristrutturazione del complesso fosse una finalità perseguita anche dalla banca né che essa costituisse oggetto specifico del sinallagma oltre all’obbligo di restituzione del capitale mutuato. Non da ultimo si trattava di un contratto che prevedeva la consegna della somma mutuata, espressamente definito nell’incipit come mutuo fondiario ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 1 settembre 1983 n. 385.
Conseguentemente è stata esclusa l’interpretazione del contratto di mutuo del 25.11.04 come negozio ad efficacia consensuale privo di efficacia esecutiva.
Pertanto, l’istanza di sospensione dell’esecuzione è stata rigettata, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: NON È QUALIFICABILE COME “MUTUO DI SCOPO”
IRRILEVANTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME IN MANCANZA DI UN PROGRAMMA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
MUTUO FONDIARIO: NON È UN MUTUO DI SCOPO, PERCHÉ MANCA LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA A DETERMINATE FINALITÀ
È IRRILEVANTE CHE SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo | 29.09.2020 | n.20552
MUTUO FONDIARIO: LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
NON È NULLO IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO LE CUI SOMME NON SIANO DESTINATE AD UNA FINALITÀ SPECIFICA, NON POTENDOSI LO STESSO QUALIFICARE MUTUO DI SCOPO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione prima | 23.03.2012 | n.4792
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno