Il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire; né l’istituto mutuante è abilitato a controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria. Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c., data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l’esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme.
Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore; nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell’interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sè non comportante una modifica del tipo contrattuale; in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo, poichè la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; negli altri casi, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021.
Nella vicenda esaminata dei garanti ricorrevano per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna che confermava integralmente la decisione del Tribunale di Ferrara con cui era stata rigettata la domanda da questi proposta in danno di una Banca per ottenere la dichiarazione di nullità di due fideiussioni prestate a garanzia di due mutui sul presupposto che, benchè formalmente indicati come fondiari, erano in realtà mutui di scopo e che poichè il denaro era stato destinato dall’amministratore unico della società mutuataria per finalità estranee allo scopo, essi dovessero ritenersi nulli, unitamente alle garanzie prestate.
I garanti lamentavano l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che i contratti di mutuo fossero da qualificarsi come fondiari, adducendo che la previsione di uno scopo sarebbe emersa esplicitamente:
- a) dalle espressioni utilizzate nei contratti;
- b) dalla circostanza che fosse stata esclusa e sanzionata con la risoluzione una diversa destinazione delle somme;
- c) dal fatto che la società mutuataria aveva l’obbligo di realizzare e portare a termine le opere previste entro una data determinata;
- d) dalla circostanza che la destinazione delle somme non sarebbe stata posta nell’esclusivo interesse della mutuataria, ma anche del mutuante, che solo con la realizzazione delle opere avrebbe visto accrescere il valore dei beni su cui era stata iscritta ipoteca.
La Corte ha quindi evidenziato che, nella specie, il giudice di merito aveva correttamente qualificato i contratti in esame come mutui fondiari, non solo soffermandosi sul senso letterale delle parole, ma operando un’adeguata indagine sulla loro causa concreta, mediante un’analisi del contenuto dei due negozi e degli effetti risolutori in esso regolati, rilevando che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire; nè l’istituto mutuante è abilitato a controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili di una garanzia ipotecaria. Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l’esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme.
In particolare, chiarisce ancora il Collegio, il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria e l’elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, che in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale. In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario.
Il punto centrale della questione, in sostanza, è che nel mutuo di scopo la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, deve necessariamente coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore, non rilevando in tal senso la semplice destinazione delle somme nell’interesse del mutuatario, perché una simile indicazione non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè idonea a modificare il tipo negoziale, sicchè in mancanza di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante in ordine alle modalità di utilizzazione delle somme, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.
In ragione di tali rilievi, la Corte si è pronunciata per il rigetto del ricorso, condannando i garanti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È IRRILEVANTE CHE SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo | 29.09.2020 | n.20552
MUTUO FONDIARIO: LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
NON È NULLO IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO LE CUI SOMME NON SIANO DESTINATE AD UNA FINALITÀ SPECIFICA, NON POTENDOSI LO STESSO QUALIFICARE MUTUO DI SCOPO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione prima | 23.03.2012 | n.4792
MUTUO FONDIARIO: VALIDO AL FINE DI RIPIANARE PREGRESSA ESPOSIZIONE DEBITORIA
NON È UN MUTUO DI SCOPO: LECITO PER RIPIANARE I DEBITI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno