ISSN 2385-1376
Testo massima
Il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo. Ed invero lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato per sanare debiti pregressi.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 19282 del 19 giugno 2014, pubblicata in data 12 settembre 2014, con cui si rigetta quanto formulato.
Secondo quanto hanno statuito i Giudici della Corte nel caso di specie, e ribadito già più volte in passato, “il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici od urbani, a garanzia ipotecaria“. Ed ancora: “lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine – nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore-; laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell’economia del contratto“.
Si aggiunge, altresì, che il contratto di mutuo fondiario può essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una passata situazione di crisi. All’uopo, non può essere contestata la simulazione del contratto di mutuo o l’illiceità della causa. Il contratto di mutuo potrà essere considerato illecito solo qualora il debito a fondamento dello stesso sia a sua volta illecito. Pertanto, non può che essere ammissibile il contratto di mutuo fondiario stipulato ai sensi dell’art. 38 T.U.B. per ripianare vecchie passività.
Gli Ermellini hanno, ancora, precisato che “la somma erogata non deve essere destinata necessariamente ad un’opera fondiaria o edilizia e che, quindi, è precluso ogni controllo all’autorità giudiziaria in relazione all’effettiva utilizzazione della somma“.
Sul punto, si segnalano i seguenti precedenti:
Testo del provvedimento
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