Perché un contratto di mutuo possa essere qualificato come mutuo di scopo è necessario che, oltre all’interesse del mutuatario a destinare le somme ricevute ad una determinata finalità, sussista un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme mutuate alla detta finalità.
Ne consegue che quando venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione di somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale e, in tal caso, non si può parlare di mutuo di scopo, poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Una volta escluso che il contratto di mutuo sia un mutuo di scopo, va altresì escluso il collegamento funzionale dello stesso con la compravendita, mancando nel mutuo qualsiasi elemento da cui desumere che la destinazione delle somme erogate all’acquisto dell’immobile risponda ad un interesse anche della banca finanziatrice.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, con Pres. Fusillo – Rel. Elefante, la sentenza n. 5579 del 30 dicembre 2022.
I giudici di secondo grando, nell’accogliere l’appello presentato dalla Banca creditrice, hanno ritenuto di esaminare dapprima se il mutuo fondiario in esame potesse essere considerato mutuo di scopo, al fine di valutare la possibilità o meno di configurare un collegamento negoziale tra il medesimo e la compravendita dichiarata nulla in primo grado.
Soltanto, infatti, nel caso in cui il mutuo fosse stato ritenuto mutuo di scopo la nullità della compravendita avrebbe travolto anche il contratto di mutuo ad essa funzionalmente collegato.
Esaminandone la struttura, la Corte di Appello partenopea ha affermato che il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore.
È perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.
Pertanto, il mutuo fondiario, come quello in esame, non può essere considerato un mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità e segnatamente, nel caso di specie, all’acquisto di un’abitazione.
Infatti, non è emerso, né gli appellati lo hanno evidenziato, nessun elemento da cui desumere un interesse proprio della Banca mutuante alla destinazione del prestito erogato all’acquisto da parte dei mutuatari di un immobile.
A tal fine insufficiente è la consecutività degli atti di compravendita e di mutuo, in quanto la successione degli atti si giustifica con la necessità che i mutuatari divenissero proprietari dell’immobile sul quale si sarebbe iscritta l’ipoteca per garantire il mutuo erogando.
Dunque, anche questo elemento è funzionale solo ad un interesse dei mutuatari di dotare il finanziamento di una garanzia reale.
In definitiva: a) ove manchi un interesse del mutuante alla destinazione delle somme allo scopo indicato nel contratto, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate, b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; c) negli altri casi, ove cioè la prova di una tale situazione non sia fornita, l’inosservanza della destinazione indicata nel contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Appello partenopea ha accolto il ricorso e compensato interamente le spese.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: NON È QUALIFICABILE COME “MUTUO DI SCOPO”
IRRILEVANTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME IN MANCANZA DI UN PROGRAMMA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
È IRRILEVANTE CHE SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo | 29.09.2020 | n.20552
MUTUO FONDIARIO: LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
NON È NULLO IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO LE CUI SOMME NON SIANO DESTINATE AD UNA FINALITÀ SPECIFICA, NON POTENDOSI LO STESSO QUALIFICARE MUTUO DI SCOPO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione prima | 23.03.2012 | n.4792
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