Il mutuo fondiario, disciplinato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art.38e ss. T.U.B., non è un mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità, risultando esso invece connotato dalla semplice possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria e l’accredito contabile di una somma equivale alla sua materiale erogazione.
La costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito chirografario rappresenta causa negoziale pienamente lecita, mentre l’eventuale pregiudizio che, in relazione alla predetta operazione, possa determinarsi per i creditori, non implica la nullità del negozio, ma al più, sussistendone tutti i presupposti previsti dalla legge, comporta la possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell’eventuale pagamento così operato.
Di conseguenza, deve escludersi, in linea generale, che la destinazione all’estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sè determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 25842 del 23.09.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tale operazione non determina alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco | 13.07.2021 | n.510
MUTUO FONDIARIO: NON È QUALIFICABILE COME “MUTUO DI SCOPO”
IRRILEVANTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME IN MANCANZA DI UN PROGRAMMA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
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