Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest’ultimo profilo.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo, con la sentenza n. 20552 del 29 settembre 2020.
Prendendo le mosse da una controversia fra una mutuataria e la terza datrice di ipoteca, da una parte, e una banca dall’altra, la Suprema Corte – confermando il dictum della Corte d’Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado – ha fornito degli spunti interessanti circa il mutuo di scopo.
Le ricorrenti ritenevano che il mutuo fosse stato stipulato non per concedere un credito, ma per costituire un’ipoteca a garanzia dell’asserito debito preesistente della mutuataria. La finalità dell’operazione era quella di consentire l’acquisto di un immobile, con la conseguenza che, poiché le parti si erano accordate per dare al finanziamento una diversa finalità, il contratto doveva essere ritenuto nullo per difetto originario di causa.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.
Nel caso di specie, il negozio stipulato è un mutuo fondiario che non configura, alla luce della disciplina di cui all’artt. 38 ss. TUB, un mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità. Né può valere a qualificarlo come mutuo di scopo la menzione del contratto da parte della banca in una sua missiva.
L’attività di qualificazione del contratto richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell’identificazione degli elementi costitutivi dell’attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell’attribuzione del nomen juris, previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: la destinazione della somma mutuata non è elemento essenziale del contratto
Non è nullo il contratto di mutuo fondiario le cui somme non siano destinate ad una finalità specifica, non potendosi lo stesso qualificare mutuo di scopo
Sentenza | Cassazione civile, Sezione prima | 23.03.2012 | n.4792
MUTUO FONDIARIO: valido al fine di ripianare pregressa esposizione debitoria
Non è un mutuo di scopo: lecito per ripianare i debiti del mutuatario
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
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